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Decreto — n. 29974/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29974/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29974/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 10326/2018proposto da: POMPEI FRANCESCA,anche nella qualità di titolare della ditta PUBLIAGENCY di Pompei Francesca, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Fabiano De Santis e Walter Aronica ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 11; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5597/01/2017, depositata il 27 settembre 2017. Visto l’atto depositato il 25 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29974/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 10326/2018proposto da: POMPEI FRANCESCA,anche nella qualità di titolare della ditta PUBLIAGENCY di Pompei Francesca, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Fabiano De Santis e Walter Aronica ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 11; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5597/01/2017, depositata il 27 settembre 2017. Visto l’atto depositato il 25 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia d'eredità ritiro dell'azione giudiziaria desistenza rinuncia al dibattimento orale rinuncia a pretese di salario tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 25 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 10326/2018proposto da: POMPEI FRANCESCA,anche nella qualità di titolare della ditta PUBLIAGENCY di Pompei Francesca, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Fabiano De Santis e Walter Aronica ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 11; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5597/01/2017, depositata il 27 settembre 2017. Visto l’atto depositato il 25 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.940,00,oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/11/2024 Il