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Decreto — n. 29973/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29973/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29973/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 26557/2021proposto da: FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Roberto Righi e dall’Avv. Francesco Paoletti, ed elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 68; -ricorrente - contro COMUNE DI PISTOIA,in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Chierroni,ed elettivamente domiciliatoin Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 285/6/2021, depositata il 11marzo2021. Visto l’atto depositato il 9 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29973/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 26557/2021proposto da: FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Roberto Righi e dall’Avv. Francesco Paoletti, ed elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 68; -ricorrente - contro COMUNE DI PISTOIA,in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Chierroni,ed elettivamente domiciliatoin Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 285/6/2021, depositata il 11marzo2021. Visto l’atto depositato il 9 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 9 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 26557/2021proposto da: FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Roberto Righi e dall’Avv. Francesco Paoletti, ed elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 68; -ricorrente - contro COMUNE DI PISTOIA,in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Chierroni,ed elettivamente domiciliatoin Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 285/6/2021, depositata il 11marzo2021. Visto l’atto depositato il 9 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 05/11/2024 Il Pre