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Decreto — n. 29958/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29958/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29958/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 17347/2019proposto da: EDILIZIA MODERNA QUARTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Salvatore Anastasi, Paolo Emilio Falaschi e Lorenzo Albanese Ginammi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 12; -ricorrente - contro COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola Brugioni e Filadelfo De Marco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Giulia di Gallese n. 6; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n.2101/10/2018, depositata il 28 novembre 2018. Visto l’atto depositato il 12 luglio2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29958/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 17347/2019proposto da: EDILIZIA MODERNA QUARTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Salvatore Anastasi, Paolo Emilio Falaschi e Lorenzo Albanese Ginammi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 12; -ricorrente - contro COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola Brugioni e Filadelfo De Marco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Giulia di Gallese n. 6; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n.2101/10/2018, depositata il 28 novembre 2018. Visto l’atto depositato il 12 luglio2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro delle conclusioni civili opposizione tardiva azione di contestazione ritiro della domanda di esecuzione contenzioso tributario tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 12 luglio2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 17347/2019proposto da: EDILIZIA MODERNA QUARTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Salvatore Anastasi, Paolo Emilio Falaschi e Lorenzo Albanese Ginammi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 12; -ricorrente - contro COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola Brugioni e Filadelfo De Marco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Giulia di Gallese n. 6; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n.2101/10/2018, depositata il 28 novembre 2018. Visto l’atto depositato il 12 luglio2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/11/2024 Il P