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Decreto — n. 29954/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by default due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 29954/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the defendant failed to oppose the tax authority's declaration of debt. The lower court ruled that the absence of a formal objection within the statutory timeframe mandated the extinction of the lawsuit under specific tax procedure articles. Consequently, the case was dismissed without a merits decision, leaving the tax debt valid and the costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax debt declaration is made without opposition within the prescribed period, the process is extinguished by default, and the court must declare the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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tax debt declaration process extinction default judgment civil procedure law lack of opposition tax authority statutory period concorrenza fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3156/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatee difese dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro REBORA DANILA (in qualità di commissario giudiziale della A.I.L. SNC DI ALBORZ SRL), ALBERTO MARCHESE (in qualità di commissario giudiziale della ITALIANYACHTS SPA) avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. TOSCANA n. 1812 / 0 9 / 20 18 , depositata il 1 1 / 10 /20 18 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/11/2024 Il