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Decreto — n. 29948/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29948/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29948/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 13851/2018proposto da: COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Sergio Alvaro Trovato e Luciana Cannas ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Sestio Calvino n. 33; -ricorrente - contro EDILIZIA MODERNA QUARTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Salvatore Anastasi, Paolo Emilio Falaschi e Lorenzo Albanese Ginammi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 20; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n.2300/14/2017, depositata il 26 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 19 settembre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29948/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 13851/2018proposto da: COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Sergio Alvaro Trovato e Luciana Cannas ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Sestio Calvino n. 33; -ricorrente - contro EDILIZIA MODERNA QUARTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Salvatore Anastasi, Paolo Emilio Falaschi e Lorenzo Albanese Ginammi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 20; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n.2300/14/2017, depositata il 26 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 19 settembre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro della domanda opposizione opposizione al precetto esecutivo legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 19 settembre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 13851/2018proposto da: COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Sergio Alvaro Trovato e Luciana Cannas ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Sestio Calvino n. 33; -ricorrente - contro EDILIZIA MODERNA QUARTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Salvatore Anastasi, Paolo Emilio Falaschi e Lorenzo Albanese Ginammi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 20; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n.2300/14/2017, depositata il 26 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 19 settembre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/11/2024 Il P