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Decreto — n. 29942/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29942/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29942/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 23518/2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DHL EXPRESS (ITALY)SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Giuseppa Maria Teresa Lamicela e Marialucrezia Turcoed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Barberini n. 47; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 657 / 21 /20 2 1 , depositata il 18 febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29942/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 23518/2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DHL EXPRESS (ITALY)SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Giuseppa Maria Teresa Lamicela e Marialucrezia Turcoed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Barberini n. 47; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 657 / 21 /20 2 1 , depositata il 18 febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arretrati d'imposta contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale rimborso dell'imposta preventiva differimento dell'imposizione dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 23518/2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DHL EXPRESS (ITALY)SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Giuseppa Maria Teresa Lamicela e Marialucrezia Turcoed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Barberini n. 47; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 657 / 21 /20 2 1 , depositata il 18 febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deveprovvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/11/2024 Il Pres