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Decreto — n. 29925/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29925/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29925/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 8397/2020proposto da: SQUADRA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dell’ex liquidatore ed ultimo legale rappresentante Eugenio Rabino, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Giordano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Aurora n. 39; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 887/1/2019, depositata il 2 agosto 2019. Visto l’atto depositato il 13marzo 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso ; visto l’accordoconciliativo intervenuto tra le partiex art. 48 d.lgs. 546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 48 d.lgs. 546/92, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29925/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 8397/2020proposto da: SQUADRA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dell’ex liquidatore ed ultimo legale rappresentante Eugenio Rabino, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Giordano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Aurora n. 39; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 887/1/2019, depositata il 2 agosto 2019. Visto l’atto depositato il 13marzo 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso ; visto l’accordoconciliativo intervenuto tra le partiex art. 48 d.lgs. 546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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liquidazione aziendale a fini fiscali procedura giudiziaria tributaria sospensione della procedura di fallimento arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale stralcio del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 48 d.lgs. 546/92
Visto l’atto depositato il 13marzo 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso ; visto l’accordoconciliativo intervenuto tra le partiex art. 48 d.lgs. 546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art.
art. 391 cod. proc. civ
546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 8397/2020proposto da: SQUADRA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dell’ex liquidatore ed ultimo legale rappresentante Eugenio Rabino, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Giordano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Aurora n. 39; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 887/1/2019, depositata il 2 agosto 2019. Visto l’atto depositato il 13marzo 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso ; visto l’accordoconciliativo intervenuto tra le partiex art. 48 d.lgs. 546/92 ; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/11/2024 Il P