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Decreto — n. 29904/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29904/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29904/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 5945/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro VITALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Ronchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri n. 5; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4375/45/2016 , depositata il 28 luglio 2016. Visto l’atto depositato il 5 agosto2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che, per la peculiare evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29904/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 5945/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro VITALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Ronchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri n. 5; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4375/45/2016 , depositata il 28 luglio 2016. Visto l’atto depositato il 5 agosto2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che, per la peculiare evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario rinuncia al dibattimento orale rinuncia a pretese di salario ripresa dell'imposta sul valore aggiunto decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 5 agosto2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che, per la peculiare evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 5945/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro VITALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Ronchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri n. 5; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4375/45/2016 , depositata il 28 luglio 2016. Visto l’atto depositato il 5 agosto2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che, per la peculiare evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/11/2024 Il