Italian Supreme Court declares civil proceedings extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished following a lower court's ruling on a tax assessment. The case involved a dispute between the Revenue Agency and Arte Casa SRL regarding the automatic termination of litigation under specific legislative provisions. The court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court establishes that civil proceedings are automatically extinguished when the relevant legislative act explicitly mandates termination without a formal ruling, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11996/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARTE CASA SRL, rappresentata e difesadall'avvocato ANTONUCCIO GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SIRACUSA SEZ.DIST. SIRACUSAn.288/04/2019 depositata il 15/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 05/11/2024 Il