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Decreto — n. 29855/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 29855/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished because the taxpayer failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the absence of a formal objection meant the legal process had concluded under the new tax law. Consequently, the case was dismissed as the procedural conditions for continuing the litigation were no longer met.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; Art. 391 c.p.c.: The extinction of proceedings occurs when the tax authority declares the debt extinguished without opposition, terminating the legal process unless the parties request a hearing.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax debt declaration lack of opposition civil procedure law administrative tax enforcement contenzioso tributario lite in materia di tariffa differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21336/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MATEDA SRL,rappresentata e difeso dall'avvocato MARCHISIO RINUCCIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.305/03/2019 depositata il 27/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 05/11/2024