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Ordinanza Interlocutoria — n. 29789/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of notification to the municipality and unrelated tax assessment issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29789/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal because the municipality of Tivoli, a necessary party, was not notified of the cassation request. The lower court had reformulated the tax assessment based on a land value determination that was not the subject of the current proceedings. Consequently, the Court ordered the integration of the adversarial proceedings with the municipality and the collection agency before any judgment could be rendered.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.c.; Art. 366-ter c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible and the case must be remitted for a new hearing if a party essential to the judgment has not been notified of the appeal, thereby violating the principle of adversarial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of notification adversarial proceedings cassation appeal tax assessment necessary party contenzioso tributario rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366-bis c.p.c.
Art. 366-ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 148/37/2011
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8201/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETA' DEL TRAVERTINO ROMANO S.P.A., elettivamente domiciliatain ROMA VIA GIULIO CACCINI, 1, presso lo studio dell’avvocato GUARINO ANDREA (GRNNDR53T20H501M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTELLI CECILIA (MRTCCL63T44G273H) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4347/2021 depositata il 01/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto parzialmente l’appello della società contribuente e riformato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso cartella ICI, anni di imposta 2007 e 2008;

2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, la contribuente che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso dell’Agenzia o, comunque, di rigettarlo. Ritenuto che 1. Il ricorso era avverso cartella ICI degli anni di imposta 2007 e 2008 (circostanza pacifica) e la sentenza ha, invece, trattato nella motivazione sostanzialmente la problematica della rideterminazione della rendita catastale della cava, oggetto di altro giudizio tra le parti (precedente sentenza passata in giudicato n. 148/37/2011 e in altro giudizio ancora pendente).

2. La somma dovuta per l’ICI è conseguenziale alla determinazione della rendita, e la determinazione della rendita non era oggetto del presente giudizio.

3. Preliminarmente, però, deve rilevarsi che al Comune di Tivoli – coinvolto nel giudizio proprio perché titolare del credito ICI che ne costituisce l’oggetto specifico - non è stato notificato il ricorso in cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate, nonostante fosse parte nel giudizio di merito. Conseguentemente deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio, a cura della parte ricorrente, nei confronti del Comune di Tivoli e dell’Agenzia delle entrate riscossione che ha notificato la cartella dedotta ( in quanto tale, pure parte del giudizio di merito), con termine per la notifica di giorni 90 dalla comunicazione della presente.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio,a cura della ricorrente, nei confronti del Comune di Tivoli e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con il termine di giorni novanta dalla comunicazion