Cassation court dismisses appeal as civil proceedings extinguished by administrative act under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the underlying civil proceedings had already been extinguished by a specific administrative act. The lower court found that the insertion of the case into the tax authority's list of extinguished judgments, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, legally terminated the litigation. Consequently, the Cassation Court dismissed the appeal as there was no longer a pending civil judgment to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the list of extinguished judgments by the tax authority legally terminates the civil proceedings, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1561/2023 R.G. proposto da : VALSERVICE S.A.S. DI GL SERVIZI S.R.L. C. IN LIQUIDAZIONE, MARIOTTI MARIA LAURA, VALIGI GIANCARLO e RADONI LUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato MIGLIARINI ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA - UFFICIO CONTROLLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.305/ 02/ 2022 depositata il 10/10/2022 pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/10/202