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Ordinanza — n. 29763/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to debt settlement and voluntary withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29763/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the taxpayer's voluntary withdrawal of the lawsuit after settling the tax debt. The taxpayer had previously argued that the tax authority incorrectly classified a late declaration as omitted, thereby denying interest deductions. The court ruled that the procedural outcome was governed by the taxpayer's subsequent payment and formal renunciation of the case.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022: The judgment is extinguished upon effective debt payment and formal withdrawal, rendering further cassation appeals moot.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax debt settlement voluntary withdrawal appeal judicial extinction tax consolidation rules omitted declaration interest deduction denial agile definition procedure dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 236, della l.
Art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 236, della l.
Art. 1, comma 232, della l. n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 236, della l.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10198/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10705/2016R.G. proposto da: ROBBINS MYERS ITALIA S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio della Valle, in forza di procura allegata al ricorso, con domicilio eletto in Roma alla via XX Settembre n.1; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Romaalla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1606/2015, depositata in data 26/10/2015, non notificata;

ROTTAMAZIONE CARTELLA - RINUNCIAudita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza de l 03/10/2024 dal consigliere dott. Federico Lume ; udito il sostituto Procuratore generale dott.Michele Di Mauro; udito l’avv. Veronica Petrucci per delega dell’avv. Eugenio della Valle per la ricorrente; udito l’avv. Gianna Galluzzo per l’Avvocatura dello Stato. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti della società Robbins Myers s.r.l., consolidante delle società Romaco s.r.l. e Tyc on Technoglass s.r.l., con la quale, sul presupposto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, scartata in ragione dell’errata indicazione del codice fiscale, confermava i dati reddituali riportati nelle dichiarazioni validamente presentate dalle due società consolidate e azzeravagli intere ssi passivi della consolidante.

2. La Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglieva il ricorso della società.

3. La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello erariale, rigettando il ricorso introduttivo. In particolare, i giudici di appello evidenziavano che la dichiarazione presentata dalla società, tramite intermediario, era stata scartata dal sistema per errata indicazione del codice fiscale e che, pur avendo ricevuto il messaggio, non era statarinviata entro cinque giorni né er a stata presentata dichiarazione tardiva, ragione per cui all’Agenzia la dichiarazione risultava omessa; escludevano l’applicabilità dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212del 2000 all’ipotesi di cartella emessa ai sensi dell’art. 36 - bis , non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione così come la necessità di attivare sulla stessa il contraddittorio preventivo.4.

Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società, sulla base diquattro motivi. L’Agenziadelle entrate resiste con controricorso . La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del3/10 / 2024 , per la quale la società ha depositato memoria. IlPM, in persona del sostituto Procuratore g enerale dott. Michele Di Mauro,ha concluso per l’estinzione del giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3, commi 8 e 10, d.P.R. n. 322/1998 e 9 d.m. 31 luglio 1998, censurando la decisione laddove ha ritenuto che nel caso in esame si fosse in presenza di un errore bloccante la ricezione della dichiarazione.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 96, comma 7 , e 163 t.u.i.r ., laddove la CTR , ritenendo omessa la dichiarazione, ha escluso la deducibilità degli interessi passivi mancando una opzione di trasferimento degli stessi al consolidato, in quanto tale opzione emergeva sia dalle dichiarazioni delle società consolidate che dalla dichiarazione integrativa della stessa ricorrente. Col terzo motivo di ricorso, proposto inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. cv., si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, censurando la decisione laddove ha ritenuto non conoscibili dall’ufficio le dichiarazioni della società sia laddove non ha tenuto conto del fatto che l’ufficio, dopo la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto, emettendo atti di contestazione della sola sanzione, la natura formale dell’errore.Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 6, comma 5, e 10 della l. n. 212 del 2000, nonché 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, censurando la decisione ove ha ritenuto non necessaria la comunicazione di irregolarità.

2. In data 23/09/2024 la società ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto estinguersi il giudizio in ragione dell’avvenuta rottamazione del carico iscritto a ruolo, depositando atto di rinuncia al giudizio sottoscritto dal legale rappresentante, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.1, comma 231, della l. n. 197 del 2022, con manifestata volontà di pagamento in unica soluzione, comunicazione dell’agente della riscossione delle somme dovute e ricevuta di pagamento dell’intero importo dovuto per la definizione.

L’art. 1, comma 236, della l. n . 197 del 2022 prevede che L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. L’art. 1, comma 232 , prevede che i l pagamento delle somme dovute, oggetto della comunicazione dell’agente della riscossione prevista dall’art. 1, comma 241, è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.

Nel processo in esame, la società ha provato il deposito della domanda, la comunicazione delle somme dovute e il pagamento delle stesse in unica soluzione il 25/10/2023, unitamente aciò depositando espressa rinuncia al giudizio sottoscritta dal suo legale rappresentante. Ricorrono pertanto i presupposti della dichiarazione di estinzione del giudizio.3. Attese le ragioni di definizione del giudizio sussistono i presupposti per la compensazionedelle spese (Cass. n. 10198 / 2018). In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara e