Decreto — n. 29756/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO di correzione di errore materiale nel procedimento iscritto al n. 9655/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PIEDIGACE ROBERTO, con l’avvocato CARROZZA RAFFAELE (CRRRFL74S25A494Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CGT 2° SICILIA-SEZ. DIST. SIRACUSAn.1720/2023 depositata il 20/02/2023 letta l’istanza proposta dal difensore del controricorrente, con laquale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n. 28510/2024, pubblicato il 6/11/2024, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n.r.g. 9655/2023 R.G. ai sensi dell’art.380 - bis, secondo comma, cod. proc. civ.; considerata la delega già conferita al sottoscritto consigliere, comprensiva, secondo prassi e precedenti sezionali, anche del potere di provvedere alla eventuale correzione di errori materiali dai quali risultino affetti i decreti emanati ai sensi della norma citata (cfr. decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024 e decreto di correzione dell’errore materiale nel procedimento n.4228/2024 racc. gen.); rilevato che nel decreto di estinzione n. 28510/2024, nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod. proc. civ. e cioè di liquidare le stesse a favore del procuratore costituito, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 29756/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass., Sez. Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nelsenso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese.
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uente DECRETO di correzione di errore materiale nel procedimento iscritto al n. 9655/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PIEDIGACE ROBERTO, con l’avvocato CARROZZA RAFFAELE (CRRRFL74S25A494Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CGT 2° SICILIA-SEZ. DIST. SIRACUSAn.1720/2023 depositata il 20/02/2023 letta l’istanza proposta dal difensore del controricorrente, con laquale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n. 28510/2024, pubblicato il 6/11/2024, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n.r.g. 9655/2023 R.G. ai sensi dell’art.380 - bis, secondo comma, cod. proc. civ.; considerata la delega già conferita al sottoscritto consigliere, comprensiva, secondo prassi e precedenti sezionali, anche del potere di provvedere alla eventuale correzione di errori materiali dai quali risultino affetti i decreti emanati ai sensi della norma citata (cfr. decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024 e decreto di correzione dell’errore materiale nel procedimento n.4228/2024 racc. gen.); rilevato che nel decreto di estinzione n. 28510/2024, nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod. proc. civ. e cioè di liquidare le stesse a favore del procuratore costituito, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v.
Cass., Sez. Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nelsenso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dispone la correzione del decreto n. 28510/2024, pubblicato il 6/11/2024, di estinzione, ai sensi dell’art. 380 - bis, secondo comma, cod. proc. civ., del giudizio iscritto al n.r.g. 9655/2023, inserendonel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “agli accessori di legge” le seguenti parole: “da distrarsi in favore del difensore del controricorrente dichiaratosene antistatario” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così