Cassation court dismisses appeal declaring civil litigation extinguished by administrative act under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings. The lower court had already ruled that the litigation was terminated following an administrative act listed in the 2023 tax decree, which mandated the extinction of such cases. Consequently, the Cassation Court upheld this procedural outcome without reviewing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When an administrative act explicitly triggers the extinction of a civil lawsuit under the new tax legislation, the higher court must declare the proceedings extinguished and dismiss any subsequent appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.253/2016 R.G. proposto da : MARCANTONINI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo STEFANORI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.320/ 03/ 2015 depositata il 29/05/2015 pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/10/202