Cassation court dismisses appeal as civil proceedings extinguished by administrative act under Art. 198 DL 13/2023.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the administrative act of the Tax Agency. The lower court found that the insertion of the case into the list of extinguished judgments under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 confirmed the regular termination of the dispute. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive decision on the merits, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Law No. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. No. 13/2023: The insertion of a case into the list of extinguished judgments by the Tax Agency constitutes a definitive administrative act that extinguishes the corresponding civil proceedings, thereby precluding further cassation appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18338/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GRIGI SOCIETA' AGRICOLA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANORI ANGELO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n.118/02/2023 depositata il 21/03/2023 pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/10/2