Civil procedure dismissed: tax authority's decree declaring litigation extinguished under new law stands.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the tax authority's decree based on a specific legislative update. The lower court ruled that the insertion of the case into a transmission list, as required by the new law, documented the regular conclusion of the dispute without any formal denial of the tax claim. Consequently, the court held that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of civil proceedings upon the transmission of a tax list entry, without a formal denial, terminates the process and assigns costs to the advancing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18250/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro Sig. ROMEO Francesco, sig.ra ROMEO Angelina(eredi SCOPELLITI Francesco, SCOPELLITI Consolato e SCOPELLITI Giuseppe), sig. ROMEO Annunziata, sig. ROMEO Vincenzo (eredi sig. ROMEO Consolato, sig. ROMEO Carmelo esig.ra ROMEO Sabrina Girolama) rappresentat i difes i dall’Avv. Salvatore Rijli avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CA LABRIA n . 211/ 0 6 /20 22 , depositata il 1 4 / 0 1 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023e dall’aggiornamento datato 04.10.24 di una pregressa interlocutoria,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/10/2024 I