Cassation court dismisses appeal declaring civil litigation extinguished by administrative act under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil litigation extinguished following an administrative act confirming the conclusion of proceedings under the new procedural law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency documented the regular definition of the dispute, rendering any further litigation unnecessary. Consequently, the Court upheld the decision to terminate the case, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act formally documents the conclusion of civil proceedings in accordance with the new procedural law, the litigation is extinguished and the Court of Cassation must declare the case closed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11336/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro NACCARATI ANNA e TUTTOGOMME SRL rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO SIMONI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANAn.1367/03/2022 depositata il 28/11/2022. pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/10/20