Cassation Court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural time limits and lack of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by SMIL SERVICE S.r.l. and Ms. Iannaccione against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the case concluded based on the transmission of a list of judgments to the Tax Agency, noting no formal objection was raised to the extinction. The Court upheld this decision, ruling that the procedural requirements for extinction were met and the parties failed to demonstrate grounds for reopening the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The extinction of a tax litigation proceeding due to the transmission of a list of judgments is final and binding unless the parties explicitly request a hearing within the statutory timeframe, thereby precluding further appeals on the merits of the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10715/2022 R.G. proposto da: SMIL SERVICE S.r.l. e Sig.ra IANNACCONE Luigia rappresentati e difesi dall’Avv. Filippo FREDA contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 7364 / 0 4 / 20 21 , depositata il 18 / 1 0 /20 21 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 04.10.24 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/10/2024 I