Cassation court dismisses appeal declaring civil litigation extinguished by administrative act under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Futura S.p.A. and Faper Group S.p.A. against the tax agency regarding the extinction of their civil litigation. The lower court had declared the case extinguished based on an administrative act listing the case as definitively resolved under the new procedural law introduced by Law No. 197 of 2022. Consequently, the Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural extinction took effect without the need for further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that when an administrative act lists a civil case as definitively resolved under the new procedural regime, the litigation is extinguished, and the cassation appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27311/2022 R.G. proposto da : FUTURA S.P.A. e FAPER GROUP S.P.A., rappresentate e difese d a ll’avvocato GINANNESCHI SIMONE unitamente agli avvocati MICCINESI MARCO e PISTOLESI FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n.586/05/2022 depositata il 20/04/2022 pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/10/20