Decreto — n. 29679/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28594/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro Sig.ra LONGOBARDI Anna, sig. LONGOBARDI Ciro, sig.ra LONGOBARDI Maria r osaria, sig.ra GRAGNARIELLO Angela (eredi sig. LONGOBARDI Raffaele) rappresentati e difes i dall’Avv. Alberto PANELLI e dall’Avv. Nicola CORBO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 4124 / 39 / 20 1 6 , depositata il 05 / 0 5 /20 1 6 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 04.10.24 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 29679/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 28594/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro Sig.ra LONGOBARDI Anna, sig. LONGOBARDI Ciro, sig.ra LONGOBARDI Maria r osaria, sig.ra GRAGNARIELLO Angela (eredi sig. LONGOBARDI Raffaele) rappresentati e difes i dall’Avv. Alberto PANELLI e dall’Avv. Nicola CORBO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 4124 / 39 / 20 1 6 , depositata il 05 / 0 5 /20 1 6 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 04.10.24 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28594/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro Sig.ra LONGOBARDI Anna, sig. LONGOBARDI Ciro, sig.ra LONGOBARDI Maria r osaria, sig.ra GRAGNARIELLO Angela (eredi sig. LONGOBARDI Raffaele) rappresentati e difes i dall’Avv. Alberto PANELLI e dall’Avv. Nicola CORBO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 4124 / 39 / 20 1 6 , depositata il 05 / 0 5 /20 1 6 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 04.10.24 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/10/2024