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Decreto — n. 29588/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29588/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29588/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 2755/2016proposto da: CENTRALMARKET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Parodi; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 3678/6/2015, depositata il 23 giugno 2015. Visto l’atto depositato il 14 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29588/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 2755/2016proposto da: CENTRALMARKET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Parodi; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 3678/6/2015, depositata il 23 giugno 2015. Visto l’atto depositato il 14 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 14 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 2755/2016proposto da: CENTRALMARKET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Parodi; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 3678/6/2015, depositata il 23 giugno 2015. Visto l’atto depositato il 14 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 05/11/2024 Il P