Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to tax settlement agreement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the parties' confirmation of a simplified settlement agreement. The appellant, a construction company, had appealed a tax ruling, while the tax agency requested the case be closed due to the new agreement. The court ruled that the perfection of this settlement legally terminates the proceedings, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Legge 29/12/2022, n. 197; When a simplified tax settlement agreement is perfected, the court must declare the judgment extinguished to prevent contradictory rulings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22513/2022 R.G. proposto da: GRUPPO EDILE ESPOSITO GIUSEPPE E FIGLI SRL, elettivamente domiciliato in roma via vittoria colonna 18, presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ACHILLE (BNGCLL67L19F839L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BENIGNI ELIO (BNGLEI44E29F141G), BENIGNI ELIO (BNGLEI44E29F141G) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DELLA CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 4978/2022 depositata i l 27/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:
1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. dist.Salerno, con sentenza n. 4978/2022, depositata il 22/06/2022 ha rigettato l’appello principale proposto da Gruppo Edile Esposito Giuseppe Figli s.r.l. e ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate.
2. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando il controricorso.
4. Con istanza depositata in data 07/10/2024 il ricorrente ha comunicato «l’intervenuta definizione agevolata (ai sensi dell’art.5, co.2, L. n.130/2022) della controversia tributaria pendente innanzi a codesta Ecc.ma Corte afferente all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TFK070501597/2019 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Avellino per omesso versamento di ritenute alla fonte (anno 2014).», dando atto di aver presentato istanza in data 16/01/2023.
5. L’Agenzia delle Entrate, con istanza depositata in data 18/10/2023 ha riferito che: «con nota 14.10.2024 la Direzione Provinciale di Avellino ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022.». Contestualmente ha chiesto che: «la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92.» Considerato che: per effetto del perfezionamento della definizione agevolata su cui hanno riferito concordemente entrambe le parti e alla luce dei riscontri forniti dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29/12/2022, n. 197, disponendo che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio, disponendo che le spese del processo restinoa definitivo carico della