Cassation court dismisses appeal as civil proceedings extinguished by administrative act under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the civil proceeding extinguished following an administrative act by the Tax Agency. The lower court found that the insertion of the case into the Tax Agency's list of extinguished judgments, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, confirmed the regular termination of the dispute. Consequently, the appeal was rejected because the underlying civil litigation had already concluded in the forms prescribed by the new legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the Tax Agency's list of extinguished judgments constitutes the regular definition of the civil proceeding, thereby extinguishing the litigation and precluding further appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17680/2021 R.G. proposto da : SIMONINI MONICA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato PUOTI GIOVANNI unitamente all'avvocato SIMONELLI FEDERICA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.40/ 02/ 2021 depositata il 15/01/2021 pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/10/2024