Decreto — n. 29487/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASALERNOn.795/2023depositata il 24/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29487/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17305/2023 R.G. proposto da : A.C.E.R. AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE, elettivamente domiciliato in EBOLI VIALE AMENDOLA,133,, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO COSIMO PIO (DBNCMP68L20D390J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, N. 17, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO GUGLIELMO (CNTGLL75A01H703D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANTILLO ORESTE (CNTRST65D14H703S) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
SALERNOn.795/2023depositata il 24/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari Avv.ti Guglielmo Cantillo e Oreste Cantillo