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Ordinanza Interlocutoria — n. 29373/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of incidental appeal by tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29373/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding the inadmissibility of the tax authority's procedural conduct. The taxpayer argued the lower court failed to evaluate a prior contradictory verification that confirmed the justification of bank movements, while the tax authority had not filed an incidental appeal. The court ruled that without the tax authority's incidental appeal, the lower court could not rule on the procedural objection, necessitating a remand to the original case file for proper examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible if the opposing party failed to file an incidental appeal, requiring the lower court to remand the case for proper procedural examination.

Parole chiave

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inadmissibility appeal incidental appeal requirement tax authority procedure contradictory verification remand to original file inchiesta per sottrazione d'imposta indagine su reati finanziari contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28690/2016 R.G. proposto da: ANTONIO IOVINO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gaetano Michele Maria De Bonis ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Donato Piccininni in Roma, Via del Mattonato n. 3. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 229/02/2016, depositata in data 6 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Potenza - in data 02/01/2013, notificava ad Antonio Iovino, esercente l'attività Avv. Acc. IRPEF 2007 di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori, l'avviso di accertamento n. TC301T301333 con il quale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 venivano accertati per l'anno d'imposta 2007 maggiori ricavi pari a € 72.410,00. Ciò a seguito dell'espletamento di indagini finanziarie ex artt. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/73 e 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633, previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate; in particolare, l'Ufficio riteneva non giustificati: versamenti per complessivi € 48.090,00; prelevamenti per complessivi € 24.320,00.

2. Avverso tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Potenza; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 98/03/2015, rigettava il ricorso del contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Basilicata; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 229/02/2016, depositata in data 6 maggio 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello del contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Basilicata, il contribuente ga proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha completamento pretermesso di valutare il fatto che, in sede di accertamento con adesione con l'amministrazione finanziaria (non conclusosi positivamente), vi era stato l'accertamento in contraddittorio (con portata di confessione stragiudiziale) della completa giustificazione delle movimentazioni in versamento sul conto corrente oggetto di verifica, fatto storico che trovava evidenza nel verbale redatto dall'amministrazione finanziaria in data 03/06/2013.

Preliminarmente, si profila decisivo valutare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio - eccezione sulla quale la C.t.r. ha ritenuto di non poter pronunciare in assenza di appello incidentale dell’Ufficio medesimo - e, conseguentemente, disaminare l’originario ricorso proposto dinanzi alla C.t.p. di Potenza. Pertanto, appare opportuno disporre l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito di giudizio