Cassation court dismisses tax appeal as case extinguished by voluntary settlement under new simplified procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily opted for the simplified settlement procedure provided by recent legislation. The taxpayer submitted proof of payment for the disputed amount, satisfying the administrative requirements for this streamlined resolution. Consequently, the court ruled that no further judicial review was necessary, dismissing the taxpayer's cassation appeal against the lower court's earlier decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2022: When a taxpayer voluntarily opts for the simplified tax dispute settlement procedure and provides proof of payment, the judicial proceedings are extinguished without the need for further appellate review.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24819/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A., già ITALIAN INTERNATIONAL HOLDING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Tomassini e Giuseppe Ferrara, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via dei Due Macelli n. 66. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4768/33/2016, depositata in data 20 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Letta La requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Avv. Acc. IRES 2010 Rilevato che:
1. La società Lucisano Media Group S.p.A., già Italian International Holding S.p.A., riceveva notifica dell'avviso di accertamento n. TF30E024441, emesso dall'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Napoli I - per IRES pari a € 110.000,00 e con riferimento all’anno d'imposta 2010. L'accertamento scaturiva da un'operazione di verifica eseguita da funzionari dell'ufficio al termine della quale veniva redatto processo verbale di constatazione contenente i rilievi che confluivano nell'accertamento notificato; in particolare, l'Agenzia delle Entrate disconosceva i costi di "management fees", rilevandone l’indeducibilità ex art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dedotti dalla società controllante ricorrente e costituenti compenso per le attività di servizio di tipo amministrativo, finanziario, e legale corrisposti alla Stella Film S.r.L. nell’ambito di un contratto di consulenza regolarmente stipulato con la predetta società controllata.
2. Avverso l’avviso proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p., con sentenza n. 3198/13/2015, rigettava il ricorso della società contribuente.
4. Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
5. Con sentenza n. 4768/33/2016, depositata in data 20 maggio 2016, la C.t.r. adita accoglieva l’appello della società contribuente.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e la società contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 per la quale sono state depositate memorie. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto rilevante ai fini della decisione la scrittura privata datata 11 dicembre 2007, la quale però non risultava né autenticata né registrata, così come la documentazione di supporto esibita, contraddittoria nei suoi contenuti; la C.t.r., inoltre, non ha adeguatamente motivato in ordine al profilo dell’inerenza dei costi. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986; 39 e 41 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 2696 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha imposto a carico dell’ufficio un onere probatorio non previsto dalla legge e, conseguentemente, ritenuto sufficiente un elemento dal quale derivava soltanto una presunzione e non una prova certa, con ulteriore violazione della disciplina della distribuzione dell'onere della prova.
2. Va premesso che la società contribuente, con atto depositato in data 29 luglio 2024, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed all’uopo ha allegato l’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate in data 5 luglio 2023 nonché la relativa quietanza di avvenuto pagamento. Orbene, vista la regolarità della documentazione depositata, deve ritenersi soddisfatta la procedura di definizione tributaria. Peraltro, dall’Avvocatura Generale dello Stato perveniva una nota (inoltrata a mezzo PEC datata 11 settembre 2024) attestante che la domanda si palesava regolare ed accompagnata dalla prova del versamento del dovuto pari ad € 16.500,00.
3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
4. Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2022.