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Ordinanza Interlocutoria — n. 29304/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends VAT fraud appeal to review retroactive sanction reductions under new 2024 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29304/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court suspended the VAT fraud appeal to allow parties 60 days to submit observations on the retroactive application of new sanction reductions. The taxpayer challenged a second-instance ruling that upheld VAT recovery for a carousel fraud scheme involving plastic materials. The court deferred the final decision to assess whether the new legislative provisions apply retroactively to the disputed tax years.

Regesto Legislator

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Art. 380bis1 c.p.c.; Art. 384, comma 3 c.p.c.: When a new law raises novel legal issues regarding retroactive sanction reductions, the court must assign a term for observations before deciding on the appeal's merits.

Parole chiave

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VAT carousel fraud retroactive sanction reduction ius superveniens tax appeal suspension legislative change impact imposta sull'importazione responsabilità dell'importatore indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 380bis1 c.p.c.
Sia la società contribuente che l’Agenzia hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. CONSIDERATO CHE -la società contribuente ha dedotto, nella memoria depositata ex art.
Art. 384, comma 3 c.p.c.
21150del 2024, questa Corte ha assegnato, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c.
d.lgs. n. 87 del 2024
d.lgs. n. 472/1997
3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e, più in generale, sulla rilevanza dello ius superveniens, con ordinanza n.
art. 5 d.lgs. n. 87/2024
87 del 2024, prospettando , con riguardo alla stessa , anche questione di legittimità costituzionale; -sulla questione del rapporto tra l’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 e l’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 23153 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- Contro All Import s.r.l. (già All Import s.p.a.),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al Oggetto: Tributi Iva 2013-2018 controricorso, dall’Avv.to Caterina Corrado Oliva elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima (Studio UcKmar), in Roma, Via Nazionale n. 200; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, n. 105/01/2023, depositata in data 3 maggio 2023, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1.Sulla base delle risultanze delle attività di verifica della G.d.F. di Trieste nell’ambito di procedimenti penali instaurati presso la Procura della Repubblica di Trieste, l’Agenzia delle entrate notificava a All Import s.p.a., esercente attività di commercio di materie plastiche, avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione, per gli anni 2013-2018, l’Iva indebitamente detratta - oltre interessi e sanzioni – in relazione a fatture di acquisto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; in particolare, era emersa una frode c.d. carosello, realizzata attraverso acquisti di materiali plastici provenienti da fornitori UE “interponendo” nell’acquisto alcune ditte nazionali c.d. cartiere praticanti prezzi inferiori a quelli proposti per i medesimi prodotti dagli operatori comunitari, creando, in tal modo, un indebito credito Iva. 2.Avverso i suddetti avvisi, la suddetta società proponeva ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste che, previa riunione, con sentenza n. 3/02/22, li respingeva. 3.La sentenza di primo grado, appellata dalla società, veniva riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli- Venezia Giulia con sentenza n. 105/01/2023.4.Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. All Import s.r.l. (già All Import s.p.a.) resiste, con controricorso, spiegando ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

6. Sia la società contribuente che l’Agenzia hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. CONSIDERATO CHE -la società contribuente ha dedotto, nella memoria depositata ex art. 3 8 0 bis 1 c.p.c.,diverse questioni giuridiche alla luce dello ius superveniens, tra cui quella relativa all’applicabilità retroattiva delle riduzioni sanzionatorie operate dal d.lgs. n. 87 del 2024, prospettando , con riguardo alla stessa , anche questione di legittimità costituzionale; -sulla questione del rapporto tra l’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 e l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e, più in generale, sulla rilevanza dello ius superveniens, con ordinanza n. 21150del 2024, questa Corte ha assegnato, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c. , al Pubblico Ministero ed alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservandoall’esito la decisione; -appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo;

P.Q.M.

La Corterinvia