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Ordinanza Interlocutoria — n. 29300/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed due to lack of necessary co-plaintiff participation in appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29300/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by a shareholder against a regional tax commission's decision. The court found that the necessary co-plaintiff, Massimo Morasca, was absent from the appellate proceedings despite being a required party. Consequently, the case was remitted for a new hearing to ensure proper integration of the co-plaintiff into the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The cassation court must remand the case for a new hearing if a necessary co-plaintiff was not properly integrated into the appellate proceedings, thereby violating the principle of contradictory debate.

Parole chiave

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necessary co-plaintiff integration of parties contradictory debate tax appeal proceedings remittal for new hearing shareholder liability tax plusvalence calculation valore fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
e dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , laddove la CTR ha dato rilievo esclusivo ai fini del calcolo della plusvalenza al valore venale quantificato ai fini dell’imposta di registro.
Art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015
Con il terzo motivo si deduce « annullabilità dell’avviso di accertamento in forza della sopravvenuta norma di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015»che esclude che la plusvalenza possa essere calcolata in base al valore quantificato ai fini dell’imposta di registro.
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Testo completo

DINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27791/2016R.G. proposto da: DE LUCA DAVIDE, in proprio e quale socio di FERPOINT 2000 S.A.S., società cessata, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dall'Avv. Giovanni Fiannacca, p.e.c. giovannifiannacca@pec.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 4266/2015 depositata in data 12/10/2015e non notificata;udita la relazione della causa nell’adunanza camerale dell’11/09/2024 tenuta dal consiglieredott.

Federico Lume. RILEVATO CHE 1. L ’Agenzia delle E ntrate emetteva separati avvisi di accertamento parziale nei confronti della società Ferpoint 2000 s.a.s. e per trasparenza nei confronti dei soci Massimo Morasca e Davide De Luca, recuperando a imposizione maggior reddito di impresa in relazione alla plusvalenza da cessione di azienda di commercio al minuto di ferramenta, utilizzando il valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro.

2. Gli appelli , separatamente proposti dell’ufficio contro le sentenze di primo grado favorevoli ai contribuenti, previamente riuniti, erano parzialmente accolti dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, che quantificava la plusvalenza nella differenza tra il valore definitivo della cessione (corrispettivo determinato ai fini della imposta di registro) e il valore del patrimonio netto.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Davide De Luca, in proprio e quale socio della cessata società Ferpoint 2000 s.a.s., sulla base di tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale dell’11/09/2024. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n.

4) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 , laddove la CTR ha omesso di pronunciare sulla questione, riproposta in appello, per cui la società aveva dichiarato la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si de d uce viol a zione dell’ a rt. 2697 cod.civ. e dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , laddove la CTR ha dato rilievo esclusivo ai fini del calcolo della plusvalenza al valore venale quantificato ai fini dell’imposta di registro. Con il terzo motivo si deduce « annullabilità dell’avviso di accertamento in forza della sopravvenuta norma di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015»che esclude che la plusvalenza possa essere calcolata in base al valore quantificato ai fini dell’imposta di registro.

2. Occorre integrare il contraddittorio nei confronti di Morasca Massimo, socio litisconsorte necessario presente nel giudizio di appello. Pertanto, la causa va rinviataa nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la integrazione del contraddittorio nei confronti di Morasca Massimo entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così de