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Ordinanza — n. 29290/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax payment clearance does not equal acquiescence to first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29290/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's acquiescence defense, holding that clearing tax payments to avoid enforcement costs does not constitute acceptance of a first-instance judgment. Although the taxpayer successfully argued in the lower court that they had requested the required agricultural certificate, the public agency appealed, claiming the lower court erred in finding acquiescence. The court ruled that such payment behavior is merely a strategic move to avoid further expenses and does not legally bar further appeals.

Regesto Legislator

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Art. 69 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: In tax proceedings, the clearance of tax payments by the taxpayer to avoid enforcement costs does not constitute acquiescence to a first-instance judgment, thereby precluding further appeal.

Parole chiave

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tax acquiescence payment clearance enforcement costs first instance judgment tax appeal admissibility proprietà fondiaria agricola diritto successorio rurale diritto agrario

Disposizioni normative citate

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Art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992
Premesso che, ai sensi dell’art. 69 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3, cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con due motivi sovrapponibili l’Agenzia ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3, cod.proc.civ., dell’art.
Art. 329 cod.proc.civ.
3, cod.proc.civ., dell’art. 329 cod.proc.civ., atteso che non può qualificarsi acquiescenza l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva.
art. 329 cod.proc.civ
3, cod.proc.civ., dell’art. 329 cod.proc.civ., atteso che non può qualificarsi acquiescenza l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 16 luglio 2019, n. 18976
Cass., Sez. 5, 1° aprile 2016, n. 6334
Cass., Sez. 5, 1° aprile 2016, n. 6334, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorché riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall'ufficio all'esito del controllo automatizzato ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9757/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), -ricorrente- MAIOLO SALVATORE, (FLCGPP61B41D122F) -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 440/2021 depositata il 04/02/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. FATTI DI CAUSA 1.Maiolo Salvatore ha impugnato l’atto impositivo con cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della proprietà contadina, in ordine all’atto per notar Ciliberto, registrato in data 3 giugno 2008, in considerazione della mancata richiesta e possesso del certificato definitivo del servizio Agricoltura. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, avendo il contribuente tempestivamente richiesto il certificato e dimostrato la condizione di lavoratore agricolo. 3.L’appello della parte pubblica è stato dichiarato inammissibile, stante l’esecuzione della sentenza di primo grado e la conseguente acquiescenza alla stessa.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. 5.Il contribuente, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. 6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25 ottobre 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con due motivi sovrapponibili l’Agenzia ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 329 cod.proc.civ., atteso che non può qualificarsi acquiescenza l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva.

2. La censura complessivamente proposta è fondat a . Premesso che, ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, questa Corte ha già chiarito che nel processotributario l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo lasentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comportaacquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti diesecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6-5, 16 luglio 2019, n. 18976;

Cass., Sez. 5, 1° aprile 2016, n. 6334, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorché riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall'ufficio all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell'appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato). 4.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, in composizione diversa, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di cassazione: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, in composizione diversa, cui demanda anc