Cassation court suspends appeal on retroactive tax reductions, ordering parties to submit observations within 60 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal regarding retroactive tax reductions introduced by D.Lgs. 87/2024, ordering the parties to submit observations within 60 days. The appellants argued for the retroactive application of these new reductions, while the tax agency resisted. The court decided to pause the decision on the merits to allow the Public Prosecutor and parties to address the legal compatibility of the new law with existing provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384, comma 3, c.p.c.; Art. 380bis1 c.p.c.: When a new law raises novel legal issues regarding its retroactive application, the court may suspend the decision and set a term for parties to submit observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 2561 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da All Import s.p.a.in persona del legale rappresentante pro tempore, e Giuliano Spessot,rappresentati e difesi, in forza di procure speciali in calce al ricorso, dall’Avv.to Caterina Corrado Oliva elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, Via Nazionale n. 200; -ricorrente- Contro Oggetto: Tributi Ires, Irap Iva Irpef 2005-2008 Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia Giulia, n. 158/01/2021, depositata in data 15 novembre 2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1.Sulla base delle risultanze delle attività di verifica della G.d.F. di Trieste nell’ambito di procedimenti penali instaurati presso la Procura della Repubblica di Bergamo e di Trieste, l’Agenzia delle entrate notificava a All Import s.p.a., esercente attività di commercio di materie plastiche, avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione, per gli anni 2005-2008, costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti, ai fini Iva - oltre interessi e sanzioni - relativamente a fatture di acquisto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti, contestando anche il conseguente indebito utilizzo del plafond IVA; in particolare, era emersa una frode c.d. carosello, realizzata attraverso la creazione di un doppio livello di società, fittiziamente esistenti in ambito comunitario ed extracomunitario, finalizzato a consentire ad altre società con sede in Italia di ottenere indebiti vantaggi; con queste ultime società cartiere - riferibili nei fatti ad un gruppo di tre persone (Vecchione, Esposito e Cioffi) ideatrici della frode – All Import interagiva nella catena degli acquisti di materie plastiche utilizzando fatture relative ad operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti; l’Ufficio notificava, altresì, a Giuliano Spessot -legale rappresentante di All Import s.p.a. e detentore di una quota di partecipazione del 99,83% al capitale sociale di quest’ultima - altri avvisi di accertamento con i quali rettificava il reddito imponibile di quest’ultimo, ai fini Irpef e relative addizionali, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati nei confronti della detta società a ristretta base societaria. 2.Avverso i suddetti avvisi, la società e Giuliano Spessot proponevano ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste che, previa riunione, con sentenza n. 192/02/12, li accoglieva. 3.La sentenza di primo grado, appellata dall’Agenzia, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia Giulia con sentenza n. 182/10/2014, nella quale veniva osservato che l’Ufficio non aveva offerto prova del consapevole coinvolgimento dei contribuenti nella contestata frode fiscale. 4.Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 5.Con ordinanza n. 429 del 2020, la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia Giulia in diversa composizione (come corretto con ordinanza n. 18335/2020, essendo stata, per errore materiale, indicata inizialmente la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia). 6.Nella suddetta ordinanza la Corte di cassazione ha osservato che il giudice di appello – pur avendo riconosciuto, sia pure in via implicita, quanto allegato dall'Ufficio in ordine all’esistenza di un meccanismo fraudolento in cui le operazioni contestatesi inserivano e dato atto dei rapporti di amicizia e di affari, risalenti nel tempo, che legavano il sig.
Spessot con i sigg. Cioffi, Vecchione ed Esposito, ideatori di tale meccanismo fraudolento e amministratori di fatto delle cartiere mediante le qualila frode si realizzava - aveva escluso che tali indizi fossero idonei a dimostrare il coinvolgimento dei contribuenti nella perpetrazione della frode fiscale o, comunque, l'assenza di buona fede; con ciò non facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia di operazioni soggettivamente inesistenti incluse o meno in una frode carosello, atteso che aveva riconosciuto la buona fede della contribuente e la sua incolpevole ignoranza di partecipare ad una frode fiscale, pur in presenza di circostanze di fatto sintomatiche della conoscibilità del meccanismo fraudolento in cui le operazioni poste in essere si inserivano e senza alcuna valutazione in ordine al rispetto del grado di diligenza esigibile. 6.Riassunto il giudizio a cura della società e di Giuliano Spessot, la CTR del Friuli- Venezia Giulia, con la sentenzan. 158/01/2021, ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando gli avvisi di accertamento. 7.Avverso la suddetta sentenza, la società e Giuliano Spessot propongono ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
8. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
9. In data 17 aprile 2024 l’Agenzia ha depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione.
10. Sia i ricorrenti che l’Agenzia hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. CONSIDERATO CHE - i ricorrenti , nella memoria depositata ex art. 3 8 0bis1 c.p.c. , hanno dedotto diverse questioni giuridiche alla luce dello ius superveniens, tra cui quella relativa all’applicabilità retroattiva delle riduzioni sanzionatorie operate dal d.lgs. n. 87 del 2024 prospettando, con riguardo alla stessa,anche questione di legittimità costituzionale; -sulla questione del rapporto tra l’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 e l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e, più in generale, sulla rilevanza dello ius superveniens, con ordinanza n. 21150del 2024, questa Corte ha assegnato, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c. , al Pubblico Ministero ed alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservandoall’esito la decisione;-appare opportuno rinviare la causa a nuo