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Ordinanza — n. 29234/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal citing sufficient reasoning despite alleged procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29234/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Carmela De Rosa's cassation appeal against the Revenue Agency regarding unpaid taxes. The taxpayer argued the lower court failed to address a specific procedural objection and lacked sufficient reasoning, but the court found the second-instance judgment clearly explained its decision. Consequently, the court ruled that the reasoning met constitutional minimums and dismissed the appeal, ordering the taxpayer to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: The Supreme Court reviews only the 'minimum constitutional' requirement for reasoning, finding no nullity when the judgment's rationale is intelligible and sufficient to identify the grounds for the decision.

Parole chiave

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Italian tax procedure cassation appeal dismissal insufficient reasoning constitutional minimum standard procedural defect review motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, della Costituzione
civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, della Costituzione per carenza assoluta e difetto di motivazioni della impugnala sentenza; sentenza erronea nei presupposti di fatto e di diritto, priva di fondamento giurisprudenziale e normativo; violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
111, comma 6, della Costituzione per carenza assoluta e difetto di motivazioni della impugnala sentenza; sentenza erronea nei presupposti di fatto e di diritto, priva di fondamento giurisprudenziale e normativo; violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art.
Art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.
546 e dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando, l’error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
IRPEF e ALTRO 2009 dell'art. 36 bisdel d.P.R.
art. 111 cost
La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/01/2022, n. 6758
Cass. n. 13990 del 2003
546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass.
Cass. n. 9745 del 2017
13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017).
Cass. n. 23940 del 2018
Cass. sez. un.8053 del 2014
Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass.
Cass. n. 7090 del 2022
un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2922/2017 R.G. proposto da: De ROSA CARMELA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Pasquale Lista e domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6391/15/2016, depositata in data 4 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. In data 26 febbraio 2014 Carmela De Rosa riceveva notifica della cartella di pagamento n. 02820130032414360, pari a € 17.671,39, emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi Cart. Pag. IRPEF e ALTRO 2009 dell'art. 36 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o dell'art. 54 bis del d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633 e relativa ad omesso o carente versamento IRAP, LRPEF, IVA per il periodo d’imposta 2009.

2. Avverso tale cartella proponeva ricorso (con istanza di reclamo/mediazione) la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Caserta; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 3859/02/2015, rigettava integralmente il ricorso della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 6391/15/2016, depositata in data 4 luglio 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello della contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 settembre 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, della Costituzione per carenza assoluta e difetto di motivazioni della impugnala sentenza; sentenza erronea nei presupposti di fatto e di diritto, priva di fondamento giurisprudenziale e normativo; violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando, l’error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità dell’eccezione solo in secondo grado (da parte dell’ufficio) circa l’invio di una comunicazione di irregolarità alla contribuente. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, della Costituzione per carenza assoluta e difetto di motivazioni della impugnala sentenza; sentenza erronea nei presupposti di fatto e di diritto, priva di fondamento giurisprudenziale e normativo; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, Legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 36 bis del. d.P.R. n. 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972» la contribuente lamenta l’ error in iudicando, l’error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la necessità da parte dell’ufficio dell’invito al contraddittorio preventivo, nonostante la contribuente avesse presentato dichiarazione per l’anno 2009 e provveduto al pagamento.

2. I due motivi, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione sono inammissibili ed infondati. 2.1. Innanzitutto, infatti, non è proponibile censura tramite il n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. in quanto il caso di specie ha riguardo ad una situazione di c.d. doppia conforme ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.: il Giudice di appello ha respinto il gravame della contribuente per le stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado appellata e, pertanto, la società contribuente avrebbe potuto impugnare la sentenza della C.t.r. solo per i motivi da 1 a 4 di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (da ultimo, Cass. n. 2701/2024). 2.2.

Proseguendo nell’analisi del motivo, va ribadito che, nella giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (cfr.

Cass. n. 33344/2019, Cass. n. 376/2019, Cass. n. 3154/2015, Cass. n. 42/2014 e Cass. n. 17396/2010). 2.3. Più in particolare, è stato precisato che, nel primo caso, di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta», il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo.

Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (Cass. n. 19893/2016). 2.4.

Con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento, è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non è imposto «in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass. n. 33344/2019, in motivazione;

Cass. n. 12023/2015; Cass. n. 15584/2014 e Cass. n. 8342/2012). Nella fattispecie in esame, deve ritenersi corretta la decisione della C.t.r. laddove, dopo aver richiamato giurisprudenza conforme ai principi suesposti, ha sostanzialmente accertato come non sussistesse alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendo stati iscritti a ruolo, per mezzo di attività meramente esecutiva, i soli tributi che la stessa contribuente aveva riconosciuto come dovuti (pagandone anche tre rate) e di cui aveva omesso il completo pagamento; dunque, proseguiva il Giudice di merito, veniva in rilievo il recupero di imposta derivante da omessi versamenti, con la conseguenza che, ai fini della validità della cartella, non era necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario. 2.5.

Di poi, non è possibile ravvisare nella sentenza impugnata la censurata motivazione apparente. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758) ).

Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018;

Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorre