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Ordinanza — n. 29230/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming non-notification of tax assessment notice due to lack of original documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29230/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision regarding the regular notification of a tax assessment notice. The taxpayer argued that the underlying act was irregularly notified due to missing original documents and a lack of evaluation of a recommendation letter, while the tax agency contended the notification was perfected by complete absence. The court ruled that the notification was valid under the relevant law and that any constitutional challenges regarding the assessment were precluded because they were never formally raised in the initial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 8 L. 890/1982; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: The court establishes that a tax assessment notice is validly notified if the recipient was completely absent, and that constitutional objections to the underlying assessment are precluded if not raised in the initial administrative proceedings.

Parole chiave

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tax notification validity complete absence service missing original documents preclusion of constitutional claims accelerated procedure dismissal tax assessment finality court costs allocation aliquota IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 8 L. 890 del 1982
35014 del 29/11/2022) la regolare notifica dell’avviso di ac certamento presuppostoall’atto qui impugnato ai sensi dell’art. 8 L.
Art. 140 c.p.c.
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR tralasciato di valutare la raccomandata informativa, quale necessario completamento della procedura notificatoria.
Art. 221 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Roberto Succio - 5 accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzarecente di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.
Art. 96 c.p.c.
149 del 2022) , nei casidi definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
art. 380 bis c.p
Roberto Succio - 5 accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.
artt. 140 c.p
Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione degli artt. 140 c.p.c.
art. 221 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 35014 del 29/11/2022
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9116 del 05/07/2001
Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023
Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2180 /20 2 3 R.G. proposto da : MASSIMOGRASSI rappresentato e difeso dall' a vv. Luca Mileto in forza diprocura speciale in atti (PEC: lucamileto@ordineavvocatiroma.org ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Presidente p ro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ( PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente - econtro AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore -intimata – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l Lazio n. 3258/06/2022depositata in data 13 / 0 7 /20 2 2 , non notificata;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 08/10/2024d a l C onsigliere Roberto Succio ; Oggetto:impugnazione avvisodipresa in carico Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - Massimo Grassi impugnava l'avviso di presa in carico da parte del riscossore per maggiore Iva ed Irpef per complessivi euro 436.558,72 poichériteneva non regolarmente notificato l’ atto ad esso presupposto ; -il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; -appellava l'Agenzia delle entrate; - con la sentenza gravata di fronte a questa Corte il giudice dell'impugnazione ha accolto l'appello poiché ha ritenuto regolarmente notificatol'atto prodromico ex art. 8 L. 890 del 198 2 ; -ricorre a questa Corte Massimo Grassi con atto affidato a due motivi, ilprimo dei quali articolato in due sub - censure; -resiste con controricorso Agenzia delle entrate mentre il Riscossore è rimastointimato nel giudizio di fronte a questa Corte ; -il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiestola decisione del Collegio; -il contribuente ha anche depositato memoria illustrativa del ricorso e separataistanza di fissazione della pubblica udienza per la discussione ;

Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 del d.P.R.n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR tralasciato di valutare la raccomandata informativa, quale necessario completamento della procedura notificatoria. Inoltre, secondoparte ricorrente , nel complesso la sentenza della CTR ha violato o quanto meno falsamente applicato l’art. 221 c.p.c.; il difetto degli originali,secondo la prospettazione offerta in ricorso, è una circostanza decisivaper il giudizio e l ’ esame del fatto è stato omesso dal Giudice di secondogrado; -il motivo è manifestamente infondato; - con riguardo al primo profilo di doglianza, in realtà la CTR ha qui correttamente accertato (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 35014 del 29/11/2022) la regolare notifica dell’avviso di ac certamento presuppostoall’atto qui impugnato ai sensi dell’art. 8 L. 890 del 19 8 2 , Cons.Est. Roberto Succio - 3 notificache si è perfezionata per compiuta giacenza (risultando peraltro il procedimento notificatorio corretto anche alla luce degli atti del medesimotrascritti in controricorso) ; - q uanto poi al l’ulteriore profilo posto nel motivo, relativo al disconoscimento delle copie prodotte in giudizio di tali atti, la CTR ha anche sotto tale aspetto dimostrato di avere compiutamente prima percepitoe quindi poi preso debitamente in esame la questione , che ha risoltocome ha ritenuto ; -essa, all’esito , ha rilevato come il contribuente non abbia evidenziato “circostanzespecifiche idonee a dimostrare la difformità delle fotocopie depositatedall’Ufficio con gli originali degli atti in questione”: per tale ragione tale disconoscimento è stato ritenuto, correttamente come dovevasi,privo di effetti (conforme tra molte Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 16557del 20/06/2019, secondo la quale il disconoscimento delle copie fotostatichedi scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., imponeche, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità dellestesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documentoche si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodottorispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso aclausole di stile né generiche asserzioni) ; - i l secondo motivo si incentra sulla omessa decisione e motivazione sulla domanda di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; sostiene parte ricorrente che al momento dellapubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2014il rapporto tributario non era ancora esaurito, in quanto l’avviso di accertamento sottostante all’atto qui impugnato è stato emesso - così come affermato nell'avviso di presa in carico stesso dall'EquitaliaSud S . p .

A . - in data 16 ottobre 2014; - pertanto, secondo il contribuente , l’Ufficio prima - e il giudice poi , s i sottintende-avrebbero dovuto tenere conto di tale pronuncia del Giudice delle leggi rettificando la pretesa manifestata nell’avviso di Cons.Est. Roberto Succio - 4 accertamento secondo le indicazioni espresse in essa dal Giudice delle Leggi; -il motivo , in ordine al quale parte contribuente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza della presente controversia, insistendo specificamentenei profili di diritto relativi alla incostituzionalità (secondo l’interpretazione e l’ applicazione che s i prospettano in ricorso) dell’art. 32del d.P.R. n. 600 del 1973, è inammissibile; -la censura denuncia in realtà un vizio dell’avviso di accertamento nei confronti del quale si dirige nella sua critica; non viene quindi minimamente a ttin ta la ratio decidendi della sentenza impugnata che restaquindi immune da lle doglianze svolte (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018); - in ogni caso, in ordine a ll’avviso di accertamento che conterrebbe l’applicazionedi una disposizione che si denuncia come contrastante con laCostituzione, ogni contestazione è comunque preclusa in questa sede : era invero necessario che tale doglianza, anche se relativa alla incostituzionalitàdelle disposizioni poste a base dell’azione di controllo, venisse in ogni caso propo sta tempestivamente ed espressamente, e quindi formalmente introdotta nel giudizio avverso l’avviso di accertamento stesso; giudizio che pacificamente risulta dagli atti non esserstato mai instaurato ; - pertanto, l’avviso di accertamento presupposto, in quanto divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini , è ormai del tutto intangibilee non suscettibile di modificazione o rettifica alcuna, anche a ritenerloaffetto dal vizio in parola (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 9116 del 05/07/2001); -in conclusione, il ricorso è rigettato ; - le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate così comein dispositivo in favore della sola Agenzia delle Entrate , costituitasi nelpresente giudizio ; -poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazion e di proposta di definizione Cons.Est. Roberto Succio - 5 accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzarecente di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.

Sez. Un, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 -bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) , nei casidi definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - tale disposizione codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 4 . 5 00,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. ancora l’ulteriore importo di euro 2 . 5 00,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00oltre a spese prenotate a debito , oltre che al pagamento della ulterioresomma di euro 4. 5 00 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore diparte controricorrente e al pagamento della ancora ulteriore somma di euro 2 . 5 00 ,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. a favore della cassa delle ammende.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei