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Ordinanza — n. 29226/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows tax appeal by accepting documentary evidence despite informal copies and failure to deposit originals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29226/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed Stefano Ferrillo's appeal against a tax authority decision rejecting his claim for cost deduction. Ferrillo argued that expenses were valid despite the lack of original documents, while the Regional Tax Commission dismissed the appeal because the submitted bank statements and contracts were informal copies and the originals were not deposited. The court ruled that the lower tribunal erred by rejecting the evidence based on informality without first formally contesting the copies' conformity, thereby granting the appeal and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 4-bis l. 537/1993; Art. 2719 cod. civ.: In tax proceedings, documentary evidence submitted as photocopies remains admissible unless the opposing party formally contests their conformity to the original, and such contestation must be specific and timely to prevent the judge from relying on presumptions to verify authenticity.

Parole chiave

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tax deduction expenses photocopy evidence admissibility formal contestation requirement original document deposit tax appeal procedure subjective non-existence presumptions of conformity inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 4-bis l. 537/1993
civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 - bis , della l.
Art. 2719 cod. civ.
Infine, questa Corte ha anche affermato che in tema di prova documentale, ildisconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.
Art. 212 cod. proc. civ.
civ., anche in relazione all’art. 212 cod.
Art. 157 cod. proc. civ.
deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, secondo comma, cod.
art. 212 cod. proc. civ
civ., anche in relazione all’art. 212 cod.
art. 2719 cod. civ
Infine, questa Corte ha anche affermato che in tema di prova documentale, ildisconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/02/2023, n. 5755
Cass. 16/01/2018, n. 882
Cass. 20/06/2019, n. 16557
Cass. 25/05/2021, n. 14279
Cass. 18/01/2022, n. 1324
non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 18/01/2022, n. 1324;
Cass. 26/10/2020, n. 23426
Cass. 23/05/2018, n. 12737
23426; Cass. 23/05/2018, n. 12737; Cass.
Cass. 17/02/2015, n. 3122
Cass. 4/03/2004, n. 4395
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Testo completo

DINANZA sul ricorso iscritto al n. 23854/2016R.G. proposto da: FERRILLO STEFANO, r appresentat o e difes o , come da procura a margine del ricorso, dall'Avv. Mario Porzio e dall’Avv. Laura Bove, elettivamente domiciliati presso l’avv. Romano Pomarici, in Roma alla via Crescenzio n. 103; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2024/2016, depositata in data 4/03/2016, non notificata;

Irpef udita la relazione della causa nell’adunanza camerale dell’11/09/2024 tenuta dal consiglieredott. Federico Lume. RILEVATO CHE 1. Stefano Ferrillo proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento di maggiore reddito imponibile a fini Irpef per l’anno di imposta 2007, derivante dall’accertamento nei confronti della società Dorico costruzioni s.n.c. di Tommaso D elle Donne, di cui era socio al 50%, alla quale era stata contestata la indeducibilità dei costi sopportati nei confronti della Meta sud s.r.l., società priva di qualsiasi organizzazione e non in grado di svolgere le prestazioni di cui alle fatture emesse, ritenendo quindi le operazioni soggettivamente inesistenti.

LaCommissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso , evidenziando l’irrilevanza, al fine di comprovare l’effettività dei rapporti, dei soli contratti e degli assegni bancari , ritenendo necessaria la produzione degli estratti conto bancari, rilasciati in copia conforme dall’istituto di credito.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente, evidenziando, in particolare, che la società aveva definito la lite in base alla l. n. 289 del 2002 ma che ciò non impediva al socio di coltivare il giudizio; condivideva la valutazione dei giudici di primo grado secondo la quale l’effettività delle prestazioni dovesse essere dimostrata mediante la produzione dell’originale dei documenti e anche degli estratti conto bancari, essendosi il contribuente irritualmente riservato il deposito degli estratti conto in udienza, ciò in violazione dei termini di legge.

3. Contro tale decisione propone ricorso Stefano Ferrillo in base ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.La causa è statafissata per l’adunanza camerale dell’11/09/2024. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 - bis , della l. n. 537 del 1993 e dell’ a rt. 2719 cod. civ., anche in relazione all’art. 212 cod. proc. civ., lamentando che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti non sia preclusa la deducibilità dei costi, in assenza di sentenza penale, ove essi siano inerenti, certi, effettivi e determinati o determinabili; deduce inoltre che l’ufficio non aveva mai contestato o disconosciuto la conformità dei documenti depositati agli originali, originali che peraltro erano stati depositati nel giudizio relativo all’altro socio, Tommaso Delle Donne,risoltosi in suo favore, e che quindi egli si era riservato di depositare.

Occorre premettere che la società ha definito in via agevolata il relativo contenzioso e l’altro socio ha ottenuto sentenza favorevole dalla CTR della Campania.

2. Ilmotivo è fondato nei termini che seguono. Secondo costante giurispru d enza di questa Corte (Cass.05/04/2022, n . 11020 ; Cass. 30/10/2013, n. 24426; Cass.20/06/2012, n. 10167), in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4-bis, della legge 24/12/1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma primo, d.l. 2/03/2012, n. 16, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, se non utilizzati per il reato, salvo che si tratti di costi che, a norma del d. P.R. 22 /12/ 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

La ratio decidendidella CTR non si fonda sulla previsione indicata ma sulla circostanza che i documenti prodotti dal contribuente (contratti, mezzi di pagamento, estratti conto bancari) fossero informalinon essendo stato fatto deposito degli originali. Sul punto questa Corte ha affermato che in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod.civ. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (Cass. 24/02/2023 , n. 5755;

Cass.16/01/2018, n. 882). In secondo luogo, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass.20/06/2019, n. 16557;

Cass.25/05/2021, n. 14279). Infine, questa Corte ha anche affermato che in tema di prova documentale, ildisconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 18/01/2022, n. 1324;

Cass.26/10/2020, n. 23426; Cass. 23/05/2018, n. 12737; Cass. 17/02/ 2015, n. 3122; Cass. 4/03/ 2004, n. 4395). La contestazione di conformità innesca, pertanto, il potere dovere del giudice del merito di valutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa deifatti indicati. A tali principi non si è attenuta la CTR nel ritenere, senza indagare se vi fosse espresso e specifico disconoscimento, genericamente informali i documenti prodotti e irrituale la riserva di depositare gli originali (peraltro posti a base del ricorso dell’altro socio, accolto da altra sezione della CTR).

3. Pertanto il ricorso va accolto; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui deman