Cassation court dismisses tax appeal regarding notification validity and jurisdictional defects in tax debt collection proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax court decision confirming the validity of tax debt notifications. The taxpayer argued that notifications were invalid due to jurisdictional errors and procedural defects, but failed to provide specific temporal evidence or concrete details on how the procedures were flawed. The court ruled that the lower court had implicitly addressed all issues and that the taxpayer's claims were merely abstract and generic, lacking the necessary factual foundation to overturn the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 d.p.r. n. 600/1973; Art. 140 c.p.c.: A cassation appeal challenging the validity of tax notifications or jurisdictional rulings must be supported by specific factual allegations and temporal references; generic or abstract criticisms without concrete evidence of procedural error are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Filippo MALARA, in proprio; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio di Calabria, n.4812/8/19 depositata il 30 dicembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia della Riscossione notificava preavviso d’iscrizione ipotecaria sul presupposto del mancato pagamento del debito portato in 37 cartelle, un avviso di accertamento esecutivo e uno di addebito.
La CTP, dichiarato prescritto il debito con riferimento ad alcune delle cartelle, riteneva la rituale notifica di altre, e sulla scorta di ciò il contribuente promuoveva appello. La CTR, dichiarato notifiche il difetto di giurisdizione sui debiti portati in alcune delle residue cartelle, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. Ricorre in cassazione il contribuente e l’Agenzia della Riscossione resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Le difese della parte ricorrente, pur senza seguire un ordine auspicabile ed una distinzione invero dovuta, si appuntano anzitutto sull’assunta violazione dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 in quanto erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto la ritualità della notifica presso la residenza del contribuente anziché presso il domicilio eletto in sede di dichiarazione fiscale. 1.1.
Sotto tale primo profilo il ricorso è inammissibile, perché sotto l’aspetto (peraltro non espresso) di una censura di violazione di legge, in realtà tende a devolvere a questa Sede lo scrutinio di merito operato dal secondo giudice laddove lo stesso ha accertato (in fatto) che il contribuente non ha “minimamente provato” di aver eletto in sede fiscale il domicilio in via Caulonia di Reggio Calabria.
2. In seconda battuta (così pare) le difese del ricorrente si appuntano sulla nullità delle notifiche pur effettuate alla propria residenza (anziché al preteso domicilio fiscale dichiarato) in quanto poste in violazione delle formalità prescritte. In particolare, alcune d’esse sarebbero state effettuate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Va premesso che per alcune delle cartelle che vennero ritenute correttamente notificate sia in primo che in secondo grado, si è proceduto alla notifica c.d. diretta (art. 26 d.p.r. n. 602/1973), e dunque su di esse nulla viene eccepito in questa sede; d’altronde lo stesso ricorrente dichiara che “gli altri rilievi della CTR si intendono accettati”.
Ciò detto per le altre, il ricorrente non si perita di indicare come e sotto qual profilo le notifiche ex art. 140 cod. proc. civ. siano incomplete e nulle, addirittura non riportando neppur alcun riferimento temporale. Per le cartelle notificate ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., che in base alle difese dell’amministrazione sembrerebbero essere state notificate in realtà ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/1973 (si tratta comunque di cinque cartelle) il ricorrente deduce che sul punto la CTR non si sarebbe pronunciata, ed in ogni caso mancherebbero i relativi presupposti perché egli, quale iscritto all’albo degli Avvocati di Reggio Calabria, aveva un domicilio ben conosciuto.
Orbene, pacifico dalle difese di entrambe le parti che le cinque cartelle vennero notificate col rito degli irreperibili, non si può dire che la CTR non abbia “pronunciato” su esse, posto che la stessa ha pur implicitamente pronunciato su tutto. Quanto poi all’erroneità del ricorso al rito degli irreperibili, la relativa scelta non dipende tanto dal fatto che un soggetto sia o non sia formalmente residente in un certo luogo (o vi abbia il domicilio in base anche alle risultanze di un albo professionale), quanto se materialmente egli sia ivi conosciuto e quindi la sua eventuale irreperibilità sia solo relativa o momentanea.
Le censure del ricorrente sul punto sono meramente astratte e generiche, ancora una volta non fanno alcun riferimento temporale e non giungono in alcun modo neppure a tratteggiare in concreto l’erroneità del procedimento seguito, a fronte del fatto che il contribuente risultava residente anagraficamente nel luogo della notifica come accertato dal giudice d’appello e che il richiamato altro indirizzo, asseritamente corrispondente alle risultanze dell’albo avvocati ed indicato nella dichiarazione 2008, era irrilevante dal momento che la notifica venne effettuata –a quanto specificato dalla sola parte controricorrente -nel 2010 e soprattutto sul punto il giudice d’appello aveva accertato che nulla fosse stato provato.
3. Il ricorso merita dunque integrale rigetto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3500,00. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulter