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Decreto — n. 29115/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29115/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29115/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7045/2024 R.G. proposto da : STE SERVIZI TECNICI PER L'ELETTRONICA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENO 30, presso lo studio dell’avvocato STEFANINI ANNA (STFNNA67D55L682H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAVERNA SALVATORE (TVRSVT53M11H175W) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5326/2023depositata il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29115/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : STE SERVIZI TECNICI PER L'ELETTRONICA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENO 30, presso lo studio dell’avvocato STEFANINI ANNA (STFNNA67D55L682H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAVERNA SALVATORE (TVRSVT53M11H175W) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5326/2023depositata il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rimborso delle spese condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale rinuncia al reddito ripetibili dell'avvocato conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 22 giugno 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7045/2024 R.G. proposto da : STE SERVIZI TECNICI PER L'ELETTRONICA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENO 30, presso lo studio dell’avvocato STEFANINI ANNA (STFNNA67D55L682H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAVERNA SALVATORE (TVRSVT53M11H175W) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5326/2023depositata il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 22 giugno 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a d