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Ordinanza Interlocutoria — n. 29091/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification nullified due to improper service at State Attorney's office without Agency's representation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29091/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court ordered the renewal of the cassation appeal notification because the original service at the State Attorney's office was legally null. The taxpayers argued the notification was invalid since the Tax Agency had not appointed the State Attorney as their representative in the appellate proceedings. The Court ruled that such nullity is curable if the Agency subsequently constitutes itself without raising the objection.

Regesto Legislator

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Art. 72 d.lgs. n. 300/1999; Art. 291 c.p.c.: Notification of a cassation appeal to the State Attorney's office is null if the Tax Agency has not been represented by the State Attorney in the appellate instance, unless the Agency constitutes itself without raising the objection.

Parole chiave

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nullity of notification taxation litigation State Attorney representation cassation appeal service curable nullity Art. 72 d.lgs. 300/1999 Art. 291 c.p.c. procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 72 of d.lgs. n. 300 of 1999
Art. 291 of the Civil Procedure Code
Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione dellanotifica, ai sensi dell'art. 291 cod.
art. 291 cod. proc. civ
Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione dellanotifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.(Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/06/2021, n. 17700
civ.(Cass. 22/06/2021, n. 17700).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31896/2021R.G. proposto da: SCAPERROTTA ALLESSANDRO, SAMBITO MARIA, SCAPERROTTA MARCO, in proprio e quali eredi di SCAPERROTTA LIBERATO, rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaele Marenghi ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , sezione staccata SALERNO,n. 381 9 / 20 21 , depositata il 0 5 / 05 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024dal consigliere Rosanna Angarano . IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che:

1. Scaperrotta Alessandro, Sambito Maria, Scaperrotta Marco, in proprio e quali eredi di Scaperrotta Liberato, ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che non ha svolto attività difensiva,avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dei ricorrenti avverso la sentenza della C.t.p. di Avellino che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010 , l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito a seguito di indagini bancarie.

2. I ricorrenti hannodepositato memoria. Considerato che: Come rilevato dagli stessi ricorrenti nella memoria depositata , la notifica nei confronti dell’Agenzia delle entrate è nulla in quanto avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato nonostante quest’ultima non fosse costituita in appello. Tanto trova conferma nell’epigrafe della sentenza impugnata. Per giurisprudenza costante di questa Corte,in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non siastata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, lanotifica del ricorso per cassazione effettuata presso gli Uffici di quest’ultima, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione dellanotifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione dellanotifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.(Cass. 22/06/2021, n. 17700). Cons. est. Rosanna Angarano 3

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazionedel ricorso per cassazioneentro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzae rinvia a nuovo ruo