Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29069/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming mortgage registration is exempt from enforcement due to primary residence status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29069/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Olga Sytcheva's appeal against the Liguria Regional Court's dismissal of her challenge to a tax mortgage registration. Sytcheva argued that the registration was an act of forced expropriation exempt from enforcement because it targeted her primary residence, citing specific tax regulations. The Court ruled that the mortgage registration is an alternative procedure distinct from forced expropriation and therefore does not qualify for the statutory exemption protecting primary residences.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 77 DPR n. 602/1973; Art. 76 DPR n. 602/1973: The mortgage registration provided for in Art. 77 of the 1973 Decree is not an act of forced expropriation but an alternative procedure, meaning the exemption for primary residences in Art. 76 does not apply.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax mortgage registration primary residence exemption forced expropriation procedure DPR 602/1973 enforcement limitation Cassation appeal tax debt collection procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 77 DPR n. 602/1973
civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 e art.
Art. 50 DPR n. 602/1973
602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R.
Art. 2808 cod. civ.
602 del 1073, nonché dell’art. 2808 cod. civ.», lamentando che la CTR abbia escluso la natura di atto dell’esecuzione forzata della iscrizione ipotecaria, così ritenendo non applicabile la disciplina dettata dall’art.
Art. 76 DPR n. 602/1973
civ.», lamentando che la CTR abbia escluso la natura di atto dell’esecuzione forzata della iscrizione ipotecaria, così ritenendo non applicabile la disciplina dettata dall’art. 76 del DPR n.
Art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2808 cod. civ
602 del 1073, nonché dell’art. 2808 cod. civ.», lamentando che la CTR abbia escluso la natura di atto dell’esecuzione forzata della iscrizione ipotecaria, così ritenendo non applicabile la disciplina dettata dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014
Cass. Sez. 6 n. 23875 del 23/11/2015
Cass. Sez. 6 n. 23875 del 23/11/2015; Cass.
Cass. Sez. 5, n. 10794 del 25/05/2016
23875 del 23/11/2015; Cass. Sez. 5, n. 10794 del 25/05/2016 - erroneamente indicata dalla ricorrente come affermativa della contraria tesi, e da ultimo Cass.
Cass. Sez. 5, n. 9817 del 11/04/2024
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 1621/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal regarding mortgage registration notice validity and omittance of prior notice. The court rejects the claim that the tax authority failed to notify the taxpayer of the underlying tax assessments required for the mortgage registration. The decision holds that the lower court implicitly rejected the taxpayer's argument regarding the lack of knowledge of the underlying tax assessments, as the taxpayer had not challenged those specific assessments within the statutory time limits. Consequently, the appeal is dismissed, and the taxpayer is ordered to pay the litigation costs. The court clarifies that an implicit rejection occurs when a claim is incompatible with the logical structure of the judgment, even without an explicit ruling on that specific point. The ruling emphasizes that the validity of the mortgage registration depends on the proper notification of the underlying tax assessments, which was deemed valid via the InfoCamere system when the taxpayer's PEC address was invalid. The court further states that the taxpayer's failure to challenge the underlying assessments separately renders the current objection inadmissible. The final outcome is a dismissal of the appeal with the taxpayer bearing the costs of the proceedings.
Ordinanza — n. 26509/2025 — snciv
Cassation court allows taxpayer's appeal against tax authority, ruling notification defects invalidate the tax lien registration.
Ordinanza — n. 12593/2026 — snciv
Italian Court dismisses appeal citing incompatible defects and failure to address notification issues.
Sentenza — n. 39658/2021 — snciv
Italian tax court cassates appeal ruling due to defective service of tax assessment notices to taxpayer.
Ordinanza — n. 17168/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses tax appeal citing procedural defects and lack of specific grounds.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20856/2020 R.G. proposto da : SYTCHEVA OLGA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PIETRO SANNA (SNNGNN69A02I480K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliati ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1247/2019 depositata il 29/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: -in controversia afferente ad impugnazione della comunicazione di iscrizione di ipoteca n. 1599/189 del 23/02/2015, relativa agli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, emessi nei confronti di Olga Sytcheva, per omesso versamento di IVA e Irpef, oltre sanzioni ed interessi, la contribuente ricorre, con unico motivo avverso la sentenza della CTR della Liguria indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato l’appello proposto dalla medesima avverso la pronuncia di primo grado; - l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione resistono con comune controricorso; ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 e art. 50 del DPR n. 602 del 1073, nonché dell’art. 2808 cod. civ.», lamentando che la CTR abbia escluso la natura di atto dell’esecuzione forzata della iscrizione ipotecaria, così ritenendo non applicabile la disciplina dettata dall’art. 76 del DPR n. 602/1973, che esenta da esecuzione l’abitazione principale; - che per costante affermazione di questa Corte, quanto meno a far data da Cass.

Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014, «l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento» (conf.:

Cass. Sez. 6 n. 23875 del 23/11/2015; Cass. Sez. 5, n. 10794 del 25/05/2016 - erroneamente indicata dalla ricorrente come affermativa della contraria tesi, e da ultimo Cass. Sez. 5, n. 9817 del 11/04/2024); - che, posto che nella specie la questione della natura della iscrizione ipotecaria esattoriale è stata già scrutinata dalle Sezioni unite di questa Corte, si deve disattendere la richiesta avanzata dalla contribuente, sulla scorta di risalenti precedenti difformi, superati dal costante orientamento di legittimità, di una nuova rimessione alle Sezioni unite; - che in conseguenza della natura di atto estraneo alla procedura di espropriazione forzata della iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da riferirsi ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, ad esso non può applicarsi la limitazione prevista dall’art. 76 del DPR cit. ove dispone che «l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente»; - che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate – Riscossione in complessivi euro 1.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello ste