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Ordinanza — n. 29067/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax debt not covered by provisional role condonation remains enforceable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29067/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court that declared the case extinguished due to a tax condonation. The agency argued that the condonation applied only to the provisional tax role, leaving the remaining debt enforceable despite the taxpayer's withdrawal. The court agreed, finding the lower court erred in extinguishing the entire debt when only a portion was covered by the condonation.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 6 d.l. n. 193/2016: When a tax condonation applies only to a provisional role, the withdrawal of the appeal does not extinguish the remaining enforceable debt, requiring the lower court to declare the case extinguished only for the withdrawn portion.

Parole chiave

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tax condonation scope provisional tax role debt extinguishment withdrawal of appeal tax agency appeal contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR aveva dichiarato l’estinzione per cessata Condono e ruolo provvis materia del contendere non considerando che il ruolo posto in esecuzione era provvisorio.
Art. 6 d.l. n. 193/2016
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, 44 e 46, d.lgs.
Art. 44 d.lgs. n. 546/1992
Art. 46 d.lgs. n. 546/1992
art. 112 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR aveva dichiarato l’estinzione per cessata Condono e ruolo provvis materia del contendere non considerando che il ruolo posto in esecuzione era provvisorio.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro Riccardo NATOLI; - intimato – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.915 depositata il 24 luglio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Il contribuente impugnava avviso contenente accertamento di maggior imposta inerente agli anni 2007 e 2008. La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso, mentre la CTR dichiarava l’estinzione per cessata materia del contendere. L’Agenzia ricorre in cassazione con tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR aveva dichiarato l’estinzione per cessata Condono e ruolo provvis materia del contendere non considerando che il ruolo posto in esecuzione era provvisorio.

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, 44 e 46, d.lgs. n. 546/1992, poiché appunto la disciplina condonistica in esame atteneva solo al condono dei carichi affidati all’agente della riscossione.

3. I due motivi sono logicamente connessi e possono dunque essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati. La pronuncia impugnata ha infatti valorizzato l’atto di rinuncia (agli atti ed all’impugnazione) ed ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con ciò non solo definendo in rito la controversia – il che ha fatto correttamente visto che la rinuncia è incondizionata a tutto il giudizio d’impugnazione attinente l’atto impositivo – ma anche definendo l’intero debito fiscale, come discende dalla contestuale pronuncia di cessazione della materia del contendere, che dunque non consentirebbe più all’ente impositore di esigere la frazione del debito non oggetto di condono.

In effetti la disposizione condonistica invocata e posta dalla decisione alla base della pronuncia attiene esclusivamente ai carichi affidati all’agente, ma nella specie gli stessi erano limitati al ruolo provvisorio formato a seguito della pronuncia di primo grado sfavorevole al contribuente. Orbene il ruolo provvisorio riguarda solo una frazione del credito. Rimaneva quindi estranea al condono la residua frazione del credito e per essa il giudice d’appello non poteva pronunciare come ha fatto la cessazione della materia. Anzi per tale frazione rimane un credito esigibile e non più oggetto di contestazione in seguito appunto alla rinuncia all’impugnazione.

4. La decisione dev’essere allora cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dev’essere pronunciata l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti. Nulla per le spese in ragione della rinuncia in grado d’appello. P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del giudizio per rinunc