Cassation court dismisses VAT exemption claim but allows incidental appeal due to lack of reasoning on direct taxes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the Regional Tax Commission's decision regarding VAT exemptions for aesthetic services while simultaneously quashing the appeal on direct tax recovery due to insufficient reasoning. The Agency argued that medical services are automatically exempt, whereas the taxpayer failed to prove specific exemption criteria. However, the court found the appellate judgment null because it merely referenced first-instance arguments without critically evaluating them or providing independent motivation for the tax recovery decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972; Art. 360 c.p.c.: The burden of proof for VAT exemption lies with the taxpayer, and an appellate judgment is null if it fails to critically evaluate first-instance arguments or provide independent reasoning for tax recovery decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 35 2 /20 2 3 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro BOSIO PIERANGELO rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv.Elisa Bonzani (PEC: elisa.bonzani@brescia.pecavvocati.it ) -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Lombardia n. 2 2 8 6 / 23 / 2 0 2 2 depositata in data 31 / 0 5 /20 2 2 , non notificata;
Oggetto:prestazioni estetiche–esenzione iva–onere della prova Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 08/10/2024d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: -a seguito di una verifica tributaria da parte della Guardia di Finanza di Manerbio effettuata per gli anni 201 3, 2014 e 2015 , l’Agenzia delle Entrate dir. Prov. di Brescia notificava i corrispondenti avvisi di accertamento al contribuente Pierangelo Bosio, esercente l’attività di Medico-Chirurgo,con i quali contestava la mancata applicazione dell’IVA sullefatture emesse oltre alla mancata emissione di fatture relativ e ad operazioni imponibili ed esenti ; recuperava inoltre a tassazione alcuni costi ai fini delle imposte dirette afferenti all’attività dallo stesso esercitataper indeterminatezza ed incertezza dei medesimi ; -il contribuente ricorreva al giudice tributario chi edendo l’annullamento degliavvisi impugnati per articolate ragioni di fatto e di diritto ; - i separati giudizi , tenutisi dinanzi a tre distinte sezioni della CTP di Brescia,si concludevano con l’accoglimento parziale dei ricorsi; - riuniti i giudizi in sede di appello, a seguito dell’impugnazione delle ridettepronunce, la CTR confermava l e statuizioni d i primo grado; -ricorre ora a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solomotivo; -il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolatoin una singola doglianza che illustra con memoria e x art. 380 bisc.p.c.;
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10, c . 1, numero 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art.2697, 2730 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il collegio regionale, poiché le prestazioni svolte dall’attuale resistente sono prestazioni sanitarie – secondo la prospettazione di parte ricorrente - (anche se richieste soltanto per Cons.Est. Roberto Succio - 3 motivi estetici), erroneamente ritenuto che automaticamente le stesse debbonoconsiderarsi esenti IVA; -secondo l’Agenzia delle Entrate , l’obbligo di provare la fondatezza dei presuppostioggettivi e soggettivi utili al fine dell’esenzione di cui all’art . 10, numero 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 (prestazione mediche e paramediche) incombe sul contribuente; nell’ipotesi di mancato assolvimento di detto onere, i corrispettivi accertati devono essere riconducibilia operazioni imponibili; -il motivo è fondato; - come ancora di recente questa Corte ha confermato (Cass.
Sez.6 - 5, Ordinanza n. 27947 del 13/10/2021) in tema di IVA, le prestazionimediche e paramediche di chirurg ia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti d a imposta, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico - fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravandosul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisitisoggettivi e oggettivi ; - tale interpretazione si fonda s ull’esegesi della disposizione U nionale contenuta nell’ art. 132, par. 1, lettera c), della citata diretti va IVA 2006/112/CE), secondo cui l'esenzione si applica alle “ prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”; la disposizione che le definisce è quella contenuta nell 'art. 99 del testo unicodelle leggi sanitarie, approvato con R .D. 27 luglio 1934, n. 1265 , unitamentealle successive modificazioni, ovvero nei conseguenti decret i delMinistro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze ; -nel concreto, quindi, deve ritenersi che una prestazione va esentata se soddisfa due condizioni, cioè, da una parte se costituisce una prestazionemedica e, dall’altra, se tale prestazione viene effettuata nel Cons.Est.
Roberto Succio - 4 contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali definite dallo Stato membro interessato (CGUE, 5 marzo 2020, x - Gmbh, C - 48/19, punto 17; CGUE, C - 597/17, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata; in termini analoghi CGUE, 4 marzo 2021, Frenetikexito,C - 581/19); - nel presente caso, la Commissione Tributaria Regionale non si è conformata al predetto principio laddove – limitandosi a fondare la propriadecisione sulla considerazione per la quale “…dette prestazioni mediche ancorché riferite a ricostru zioni fisiche riportate talvolta a seguitodi incidenti e talvolta richieste dai pazienti per motivi estetici, sono entrambe eseguite da soggetto all’uopo abilitato ed iscritto nell’albo dei medici e chirurghi e pertanto, in quanto prestazioni sanitarie, rientrano nella tipologia di prestazioni indicate dalla norma agevolativa” - ha valorizzato ai fini dell’applicazione dell’esenzione la solasingola circostanza consistente nell’ erogazione delle prestazioni da partedi medici , s enza esaminare il secondo profilo relativo alla natura terapeuticadelle stesse che pure le prestazioni estetiche, in determinati contestie circostanze, possono avere ; - infatti, tali prestazioni estetiche sono da considerarsi prestazioni sanitarie meritevoli dell’esenzione “ nei limiti in cui sono finalizzate a trattareo curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o diun handicap fisico congenito, subiscono disagi psico - fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute …” ( così Cass. n. 27947 del 13/10/2021); -e tutto ciò senza che la sentenza di merito abbia poi anche considera to , come si doveva , che anche le prestazioni mediche e paramediche di chirurgiaestetica possono ben essere esenti da IVA, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, ove munite del duplice requisito sopra illustrato, ma sul punto è pur sempre onere della parte contribuente provarela sussistenza dei relativi requisiti;
Cons.Est. Roberto Succio - 5 -pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza è sul punto cassatacon rinvio al giudice del merito che si adeguerà ai sovraesposti principi; - venendo ora al solo motivo di ricorso incidentale del contribuente , lo stessosi incentra sulla nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di esprimerele ragioni che l’hanno portata a ritenere legittimo il recupero delle imposte dirette nei confronti del contribuente per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 , motivando la propria decisione in modo apparente; -il motivo è fondato; -la CTR “… sulla base delle norme del TUIR di cui agli artt. 53 e seguenti del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, che regolano la determinazione del redditodi lavoro autonomo, per gli anni 2013 - 2014 e 2015, ritiene, che le riprese riportate negli avvisi di accertamento “ de quibus”, analiticamente esaminate e motivate dai primi Giudici nelle sentenze impugnate, siano legittime e fondate nel merito, così come le conseguenzialisanzioni pecuniarie irrogate ai sensi di legge.
Di contro l’appellante in via incidentale, non ha fornito nel presente grado di gravame validi argomenti motivazionali e di merito, atti ad inficiare i giudizidi primo grado relativi ai suddetti periodi d’imposta 2013 - 2014 e 2015,in riferimento ai suddetti recuperi d’imposta, rilevanti ai fini della determinazionedelle imposte dirette dovute”; - orbene, la sopra riportata motivazione si limita a richiamare - senza esporle, né confrontarle con le censure proposte dall’appellante – le ragioni esposte dai giudici di primo grado; inoltre, manca poi nella pronuncia qui impugnata una qualunque, anche implicita, valutazione criticadi tali ragioni, che restano quindi in concreto del tutto oscure; -questa Corte ha più volte affermato (tra le più recenti si vedano Cass .
Sez.5, Sentenza n. 9830 del 11/04/2024 ; ma anche Cass. Cons.Est. Roberto Succio - 6 Sez.5, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018 e ancora Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017 ) che la sentenza di appelloè nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d. L gs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediantela mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del themadecidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione ; ilche è quanto avviene nel caso che ci occupa; -pertanto, anche il ricorso incidentale merita accoglimento; - la sentenza è quindi , anche con riguardo al sopraesposto suo capo, cassatacon rinvio; - in conclusione, il giudice del rinvio rivedrà il meritus causae alla luce deisopra illustrati principi con riguardo sia alla qualificazione iva delle prestazioni di cui si è detto sia con riguardo ai recuperi relativi alla rideterminazionedelle imposte sui redditi; p.q.m. accoglie il ric