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Ordinanza — n. 29061/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal; taxpayer's false notification claim absorbed by valid residence proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29061/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax commission decision regarding the validity of a tax notice notification. The taxpayer argued that a pending false accusation claim regarding the notification method should have suspended proceedings and invalidated the service, but the court found the taxpayer had resided at the notified address until the relevant date. Consequently, the court ruled that the factual findings of the tax authority regarding the residence and domicile were correct, rendering the false accusation claim irrelevant and absorbing the other grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 39 d.lgs. n. 546/1992; Art. 60 d.p.r. n. 600/1973: When a taxpayer's actual residence coincides with the fiscal domicile, a pending false accusation regarding notification does not suspend proceedings or invalidate service if the factual basis of the accusation is disproven by residence records.

Parole chiave

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tax notification validity false accusation claim residence vs domicile suspension of proceedings tax appeal dismissal comunicazione fiscale notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ.
Art. 39 d.lgs. n. 546/1992
Infatti, il giudice tributario, pur essendo chiaramente vincolato alla sospensione ai sensi dell’art. 39, d.lgs.
Art. 221 cod. proc. civ.
Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 221 cod. proc. civ., in quanto la CTR non avrebbe preso in considerazione la querela in quanto ritenuta proposta non “tempestivamente”, laddove la stessa può esserlo in qualunque grado e stato del giudizio.
Art. 137 cod. proc. civ.
Art. 60 d.p.r. n. 600/1973
Ove il soggetto peraltro risulti ivi irreperibile, dopo aver constatato che lo stesso non abbia fissato la residenza in altro luogo del medesimo comune (art. 60, lett.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 360 cod. proc. civ
Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 360 cod. proc. civ.
art. 221 cod. proc. civ
Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 221 cod. proc. civ., in quanto la CTR non avrebbe preso in considerazione la querela in quanto ritenuta proposta non “tempestivamente”, laddove la stessa può esserlo in qualunque grado e stato del giudizio.
artt. 137 cod. proc. civ
Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 137 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27129/2016
600/1973), si deve procedere all’affissione dell’avviso presso la casa comunale e la notifica si ha per avvenuta nell’ottavo giorno successivo a tale formalità (Cass. 27129/2016).
Cass. 2630/2024
Cassation court dismisses appeal against tax notice for share division, ruling it is declarative, not a negotiation exempt from registration duty.
Cass. n. 28671 del 2017
546/1992 in presenza di una querela di falso pendente davanti al tribunale ordinario, tuttavia deve previamente verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (Cass. n. 28671 del 2017;
Cass. n. 8046 del 2013
Cass. n. 8046 del 2013; Cass.
Cass. n. 18139 del 2009
8046 del 2013; Cass. n. 18139 del 2009).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Paolo DE MASI, con avv. Mario Girardi; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4381/2019 depositata il 20 maggio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Il contribuente impugnava avviso contenente accertamento di maggior imposta inerente all’anno 2009 (IRAP e IRPEF), preliminarmente asserendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto suddetto e deducendo sulla legittimità dell’atto ed il merito della pretesa.

La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame, confermava la pronuncia di primo grado, in particolare ritenendo la ritualità della notifica. Frattanto il ricorrente proponeva in via principale querela di falso avverso la relata di notifica davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, QUERELA FALSO nella parte in cui l’agente notificatore dava atto di aver “immesso l’atto in cassetta…e in cui asserisce di aver riscontrato la temporanea assenza del destinatario”, dal momento che né vi era una cassetta né il De Masi ivi risiedeva da ormai quattro anni.

Da ciò il ricorso in cassazione del De Masi, basato su tre motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 360 cod. proc. civ. e 39 d.lgs. n. 546/1992, per non aver la CTR disposto la sospensione del processo pur in presenza della pendenza di querela di falso debitamente rappresentata al giudicante.

2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 221 cod. proc. civ., in quanto la CTR non avrebbe preso in considerazione la querela in quanto ritenuta proposta non “tempestivamente”, laddove la stessa può esserlo in qualunque grado e stato del giudizio.

3. Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 137 cod. proc. civ. e 60, d.lgs. n. 600/1973, dovendo prevalere secondo il ricorrente l’effettivo domicilio e residenza rispetto a quanto erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi, per cui risultava dirimente l’esito del giudizio di querela di falso che doveva stabilire la falsità delle circostanze riportate nella relata.

4. Preliminarmente deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso. In effetti risulta pacifico, come emerge dalla stessa pag. 2 del ricorso, che in data 17 marzo 2016 il contribuente ottenne dalla Direzione Provinciale di Caserta copia dell’avviso di accertamento e della relata di notifica. Avendo così preso piena conoscenza dell’atto, egli avrebbe dovuto proporre ricorso entro i successivi sessanta giorni, cioè entro il 16 maggio 2016. Ed è precisamente quanto avvenne, posto che lo stesso ha inviato la raccomandata relativa al ricorso in parola in data 16 maggio 2016 (cfr. relativa “cartolina”), per cui risulta infondata l’affermazione della difesa erariale secondo cui il giudizio sarebbe stato “introdotto” tardivamente il 13 ottobre 2016 (come per la verità erroneamente indicato anche in premessa della sentenza impugnata).

5. Viene a questo punto in rilievo per priorità logica il terzo motivo, e lo stesso risulta infondato. Invero il domicilio fiscale è quello risultante dalla dichiarazione, per cui legittimamente l’amministrazione procede in tal luogo ad effettuare la notificazione. Ove il soggetto peraltro risulti ivi irreperibile, dopo aver constatato che lo stesso non abbia fissato la residenza in altro luogo del medesimo comune (art. 60, lett. e), prima parte, d.p.r. n. 600/1973), si deve procedere all’affissione dell’avviso presso la casa comunale e la notifica si ha per avvenuta nell’ottavo giorno successivo a tale formalità (Cass. 27129/2016).

Nella specie gli accertamenti operati dalla CTR, ed inerenti alla notifica dell’avviso di accertamento, vanno considerati come effettuati in fatto. Essi in particolare non rilevano ai fini del controllo di un error in procedendo, attesa la natura sostanziale e non processuale dell'atto impositivo (Cass. 2630/2024). Deve allora escludersi che si applichi il principio in virtù del quale questa Corte nell’esame del fatto processuale può svolgere un accertamento anche in fatto. Ciò precisato, deve osservarsi che da quanto risulta dagli accertamenti operati dal giudice d’appello emerge che fino al 30 ottobre 2014, quindi anche il 23 ottobre 2014, epoca della notifica tentata in Masseria San Bartolomeo n. 43, in Teano (coincidente con il domicilio fiscale dichiarato per tutti gli anni fino al 2013), il contribuente era residente proprio in quel luogo, avendo poi trasferito la residenza anagrafica in via Rio Persico solo il successivo 30 ottobre 2014 (del resto come dichiarato nella dichiarazione integrativa del 29 dicembre 2015).

A tale stregua la notifica risulta effettuata correttamente a quell’indirizzo, con successivo invio, come incontestato, della CAD e perfezionamento a seguito del decorso del termine di dieci giorni. Così stando le cose, viene meno qualsiasi rilevanza nel presente giudizio circa gli esiti del giudizio di querela di falso. Infatti, il giudice tributario, pur essendo chiaramente vincolato alla sospensione ai sensi dell’art. 39, d.lgs. n. 546/1992 in presenza di una querela di falso pendente davanti al tribunale ordinario, tuttavia deve previamente verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (Cass. n. 28671 del 2017;

Cass. n. 8046 del 2013; Cass. n. 18139 del 2009). Dunque, una volta che lo stesso, come nella specie, abbia accertato in fatto che la residenza anagrafica coincideva con la domiciliazione fiscale, le circostanze oggetto del giudizio di querela di falso (presenza di una cassetta postale a nome del contribuente e temporanea assenza di quest’ultimo) risultano superate dal meccanismo previsto dall’art. 60, d.p.r. n. 600/1973 e dalle risultanze anagrafiche suddette.

7. Il rigetto del motivo determina allora l’assorbimento degli altri due e il rigetto del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.000,00 oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di ver