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Ordinanza — n. 29033/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by settlement under Art. 6 of D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29033/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the submission of a settlement agreement and a formal waiver by the taxpayer. The lower courts had previously rejected the taxpayer's arguments regarding the deductibility of costs for non-existent operations, but the taxpayer later confirmed the dispute was resolved. Consequently, the Court dismissed the case and assigned all litigation costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 193/2016; When a taxpayer submits evidence of a defined settlement and a formal waiver of the appeal, the Court of Cassation must declare the proceeding extinguished without examining the merits.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment settlement agreement waiver of appeal D.L. 193/2016 litigation costs allocation tax dispute resolution Cassation procedure deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 193/2016
In prossimità dell’adunanza, il patrono di parte contribuente ha depositato memoria, con atti allegati, rappresentando di aver definito la controversia, beneficiando delle agevolazioni di legge, ai sensi dell’art. 6 del d.l.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26359/2016 R.G. proposto da : PIOVAN GINO, in proprio e nella qualità di liquidatore - legale rappresentante della LATINA STAMPA di PIOVAN GINO C. S.A.S., PIOVAN BARBARA, TESSARO ILIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato D'AMICO ROBERTO (DMCRRT57S29H501N) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELL'ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ex lege domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. del LAZIO/ LATINA n.2063/2016 depositata i l 12/04/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTO E DIRITTO Sull’anno di imposta 2006 veniva contestata la indeducibilità di costi, esposti dalla società in accomandita semplice “Latina Stampa di Piovan Gino C. s.a.s.”, ritenuti riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. La ripresa a tassazione colpiva la società ed i soci, in misura della loro partecipazione al capitale sociale. Nel rispetto del litisconsorzio fra società di persone e soci, venivano proposti ricorsi individuali, riuniti in primo grado dove non trovavano apprezzamento, salvo che per l'esclusione sulla maggiorazione delle sanzioni.

Diverso esito aveva l'appello, dove le ragioni di parte contribuente erano integralmente respinte. I contribuenti propongono unitario ricorso per Cassazione affidandosi a quattro strumenti cui risponde tempestivamente il patrono erariale spiegando contro ricorso. In prossimità dell’adunanza, il patrono di parte contribuente ha depositato memoria, con atti allegati, rappresentando di aver definito la controversia, beneficiando delle agevolazioni di legge, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016.E’ stato, altresì, depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte.

Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 e ss d.l. n. 193/2016, con spese a carico di c