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Ordinanza — n. 29020/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal against second instance dismissal due to improper service of notice to the bankruptcy administrator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29020/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a second-instance judgment that had dismissed a bankrupt company's tax appeal. The lower court had rejected the appeal because it was not served at the elected domicile, but the appellant argued that special tax procedural rules permit service to the taxpayer or their legal representative regardless of domicile election. The court agreed, citing specific tax law provisions that validate service to the taxpayer or, in bankruptcy cases, the bankruptcy administrator, thereby overturning the second-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 330 c.p.c.: In tax proceedings, appeals are validly served to the taxpayer or their legal representative irrespective of domicile election, and in bankruptcy cases, service to the bankruptcy administrator is required.

Parole chiave

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tax appeal admissibility service of notice rules bankruptcy administrator role domicile election validity tax procedural law comunicazione fiscale corretta notificazione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, numeri 3 o 4 del codice di procedura civile
Art. 330 dello stesso codice di rito
Art. 17 del decreto legislativo numero 546 del 1992
330 c.p.c.,mentre per l'appello opera la disciplina speciale dettata dall'art. 17, comma 1, del d.lgs.
Art. 43 del Regio decreto numero 267 del 1942
art. 330 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 14549/2018
Cass. V, n. 14549/2018), altresì in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notifica a mani del contribuente è valida ex art.
Cass. V, n. 34450/2022
Cass. V, n. 34450/2022, su principio sancito da S.U.
S.U. n. 14916/2016
34450/2022, su principio sancito da S.U. n. 14916/2016, ma già V, n.
Cass. V, n. 7059/2014
Cass. I, n. 2626/2018
Peraltro, è altresì pacifico che il legale rappresentante di un contribuente che sia società di capitali dichiarata fallita debba individuarsi nella figura del curatore (cfr., per tutte, Cass. I, n. 2626/2018).
Cass. T. n. 26416/2023
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1981/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO GEOMECCANICA SRL -intimato- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. PER IL MOLISE n.707/2016 depositata il 19/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La società Geomeccanica srl era destinataria di avviso di accertamento per gli anni di imposta 2003 e il 2004 con ripresa tassazione per diverse voci, in ordine a indebite deduzioni di costi per spese generiche non ritenute ammissibili dall'Ufficio.

Il giudizio di primo grado era favorevole alla contribuente, nel frattempo dichiarata fallita, donde proponeva appello all'Amministrazione finanziaria notificandolo a mani del legale rappresentante nella persona del curatore fallimentare. Il collegio di secondo grado riteneva inammissibile l'appello perché non notificato nel domicilio eletto presso il difensore di primo grado, da ritenersi legittimato anche per i gradi successivi. Propone ricorso per Cassazione l'Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ai sensi dell'articolo 360, numeri 3 o 4 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell'articolo 330 dello stesso codice di rito nonché per violazione dell'articolo 17 del decreto legislativo numero 546 del 1992 dell'articolo 43 del Regio decreto numero 267 del 1942. In buona sostanza si lamenta che il collegio di appello abbia ritenuto inammissibile il gravame per notifica al di fuori del domicilio eletto in primo grado. Si evidenzia che la disciplina speciale del processo tributario consente la notifica a mani proprie della contribuente o del legale rappresentante in ogni caso, a prescindere da elezione di domicilio specifica.

Il motivo è fondato e merita accoglimento. Ed infatti, l'articolo 17, primo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992 ammette sempre ed in ogni caso la notifica a mani proprie del contribuente, ritenendo ancillari le previsioni del codice di procedura civile che vengono richiamate in quanto compatibili. E altresì pacifico, per orientamento consolidato, che in caso di fallimento il legale rappresentante debba individuarsi nella figura del curatore, unico soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale e processuale, una volta intervenuta la sentenza di decozione.

Questa Corte è intervenuta più volte sul punto, affermando anche di recente che in tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall'art. 330 c.p.c.,mentre per l'appello opera la disciplina speciale dettata dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. V, n. 14549/2018), altresì in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notifica a mani del contribuente è valida ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 anche se non perfezionata nei luoghi indicati dall'art. 330 c.p.c., in forza del rinvio previsto da tale decreto alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del processo tributario (cfr.

Cass. V, n. 34450/2022, su principio sancito da S.U. n. 14916/2016, ma già V, n. 7059/2014). Peraltro, è altresì pacifico che il legale rappresentante di un contribuente che sia società di capitali dichiarata fallita debba individuarsi nella figura del curatore (cfr., per tutte, Cass. I, n. 2626/2018). Infine, e per completezza, deve ricordarsi quanto sancito da questa Corte ancora con pronuncia Cass. T. n. 26416/2023 (sulla notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve), che aiparagrafi 2.6 e 2.7 ricostruisce questi principi con ampia giurisprudenza, per concludere che nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea aifini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.

Viene poi aggiunto che nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto, richiamati dall'art. 38 dello stesso. Pertanto, il ricorso erariale è fondato e merita accoglimento , la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai sopraesposti i principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Molise, in diversa composizione, c