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Ordinanza — n. 29016/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished by settlement under Art. 6 of D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29016/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer's counsel submitted a formal settlement agreement and withdrawal notices prior to the hearing. The taxpayer argued for the non-deductibility of costs linked to fictitious operations, but the tax authority confirmed the dispute was resolved with legal benefits. Consequently, the Court ruled the proceedings terminated with costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 193/2016; When a taxpayer's counsel deposits a settlement agreement and acts of withdrawal before the hearing, the judgment is extinguished without substantive review.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of proceedings tax appeal withdrawal D.L. 193/2016 costs allocation litisconsortium fictitious operations spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 193/2016
In prossimità dell’adunanza, il patrono di parte contribuente ha depositato memoria, con atti allegati, rappresentando di aver definito la controversia, beneficiando delle agevolazioni di legge, ai sensi dell’art. 6 del d.l.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26365/2016 R.G. proposto da : PIOVAN GINO, in proprio e nella qualità di liquidatore della LATINA STAMPA di PIOVAN GINO C. S.A.S., PIOVAN BARBARA, TESSARO ILIA, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato D'AMICO ROBERTO (DMCRRT57S29H501N) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELL'ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore ex lege domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. del LAZIO/LATINA n.2061/2016 depositata i l 12/04/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. Fatto e diritto Sull’anno di imposta 2005 veniva contestata la indeducibilità di costi, esposti dalla società in accomandita semplice “Latina Stampa di Piovan Gino C. s.a.s.”, ritenuti riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. La ripresa a tassazione colpiva la società ed i soci, in misura della loro partecipazione al capitale sociale. Nel rispetto del litisconsorzio fra società di persone e soci, venivano proposti ricorsi individuali, riuniti in primo grado dove non trovavano apprezzamento, salvo che per l'esclusione sulla maggiorazione delle sanzioni.

Diverso esito aveva l'appello, dove le ragioni di parte contribuente erano integralmente respinte. I contribuenti propongono unitario ricorso per cassazione affidandosi a quattro strumenti cui risponde tempestivamente il patrono erariale spiegando contro ricorso. In prossimità dell’adunanza, il patrono di parte contribuente ha depositato memoria, con atti allegati, rappresentando di aver definito la controversia, beneficiando delle agevolazioni di legge, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016.E’ stato, inoltre, depositato per ciascuno dei ricorrenti atto di rinuncia al ricorso con notifica alla controparte.

Il giudizio può, pertanto, dichiararsi estinto con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 e ss d.l. n. 193/2016, con spese a carico di ch