Cassation court remits tax appeal to public hearing due to new legislative revision requiring public debate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the tax appeal to a public hearing rather than issuing a final decision. The appellant argued for cassation based on procedural errors and violations of new tax laws, while the tax agency resisted with a counter-appeal. The court decided to hold a public session because the new legislative revision necessitated a public debate on the legal issues raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000: When a cassation appeal raises questions necessitating public debate due to new legislative revisions, the case must be remitted to a public hearing instead of being decided summarily.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18311/2023 R.G. proposto da: COGECA SRL, elettivamente domiciliata in NICOSIA VIA G.B. LI VOLSI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANGRASSO FILIPPO (GNGFPP73R11F892D) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTAn.1128/2023 depositata i l 06/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. La società COGECA s.r.l. impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Enna un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP per anno 2012 a seguito di verifica.
2. La Commissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza n.807/02/2018 depositata il 17.10.2018, respingeva il ricorso.
3. La società contribuente ha impugnato la citata sentenza dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di II grado della Sicilia, che, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame.
4. La CGT ha accertato la sovrafatturazione per €. 1.214.430,00 a favore della ditta Caccamo, a fronte di pagamenti per €.884.800,00, finalizzata all’indebita percezione di un contributo comunitario, nonché costi non deducibili, violazioni IVA per operazioni inesistenti e maggiori ricavi non dichiarati.
5. La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su sei motivi.
6. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
7. In data 19.10.2023 è stata depositata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data 27.10.2023.
8. Con atto depositato in data 5.12.2023 il difensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, allegando nuova procura e depositando successivamente memorie. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivosi deduce, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione degli artt. 112, 132, 116, 277, art. 36, D. Lgs. n° 546/92 e «Contrasto tra quanto detto nella sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Enna n. 388/2023 emessa il 8 maggio 2023, depositata il 11 luglio 2023».
2. Con il secondo motivosi deduce «Violazione dell’art. 360, n. 3, 4 e 5. Errores in iudicando ed errores in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del D.lgs 542/1992. Nullità della sentenza per mancata motivazione, motivazione meramente apparente o perplessa in violazione di un preciso obbligo di legge. –Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia discusso dalle parti e della motivazione – circostanze confermate dalla sentenza del Tribunale di Enna n. 388/2023 del 8.5.2023».
3. Con il terzo motivo si deduce «violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n.
5. c.p.c. Errores in iudicando ed errores in procedendo. Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere valutato il comportamento processuale della ADE che non ha preso specifica posizione su ogni motivo di impugnazione proposta e documento depositato dalla Società, violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., della Circolare n. 17/E del 31.03.2010 della Agenzia delle Entrate».
4. Con il quarto motivo si deduce «violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c. Errores in iudicando ed errores in procedendo. Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 116 cpc, dell’art.6 L. 130/22 che ha aggiunto all'articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, per non avere tenuto conto di tutte le prove documentali che sono state prodotte in corso di causa e per avere commesso gravissimi errori di valutazione delle stesse prove».
5. Con il quinto motivosi deduce «violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c. Errores in iudicando ed errores in procedendo. Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione dell’art.6 L.130/22 che ha aggiunto all'articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c. «Errores in iudicando ed errores in procedendo. Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione 7. Unitamente all’istanza ex art. 380 bis c.p.c. è stata depositata copia della sentenza penale n. 388/2023 del Tribunale di Enna, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti di Santo Salvatore Castrogiovanni, legale rappresentante della COGECA srl, con la quale il contribuente è stata assolto dai reati di cui agli artt.110, 640 c.p. nonché 2, 3, 8 comma 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 per non avere commesso il fatto; tale copia riporta attestazione datata 20.10.2023 di irrevocabilità della sentenza dal 17.10.2023.
8. Appare opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devono essere esaminate, a seguito della entrata in vigore dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024 (“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”).
P.Q.M.
Rimette la causa all’udienza pubblica. Così de