Cassation court allows collection agency's appeal for failure to rule on timeliness objection in tax appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe collection agency successfully appealed the tax court's decision for failing to address a timeliness objection raised in the first instance. Although the tax court mentioned the objection without deciding it, the collection agency argued this constituted a procedural error under Article 112 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the omission was a substantive violation of the right to be heard, necessitating the annulment of the lower court's judgment and remittal to the second-instance tax court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The failure of a second-instance court to rule on a procedural objection raised in the first instance constitutes an error in procedure requiring the annulment of the judgment and remittal of the case.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 2438 / 20 1 7 R.G. propost o da : Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale allegataal ricorso, dall’Avv. Gennaro Di Maggio , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 12438/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Loredana Sacco(C.F. SCCLDN76S43F839O), rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.
Massimo Garzilli,elettivamente domiciliata in Roma alla via delle Milizie n. 106, presso lo studio dell’Avv. M.A. Paola Vaccaro; –controricorrente – nonché Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI n. 10024 / 20 1 6 , depositat a in data 10/11/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: Loredana Sacco (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) p ropose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli avverso una cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione Unico 2006 ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, deducendo la tardività della relativa notifica.
Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (d’ora in avanti, anche “l’agente della riscossione”), la C.T.P. accolse il ricorso. Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio con l’agente della riscossione e con la contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. r.g. n. 12438/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza d’appello, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla questione della tardività del ricorso proposto inprimo grado dalla contribuente. La relativa eccezione era stata proposta sin dal primo grado ed era stata ritualmente devoluta al giudice d’appello, come dimostra il fatto che essa si trova menzionata, senza essere stata decisa, nella sentenza emessa dalla C.T.R. 1.1.
Il motivo è fondato. Pur avendo invocato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella rubrica del motivo di ricorso, con esso l’agente della riscossione ha chiaramente dedotto il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., che sostanzia un error in procedendo, denunciabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (l’errata denuncia sub art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., tuttavia, non è di ostacolo all’ammissibilità della denuncia, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 -01).
Nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’agente della riscossione ha trascritto gli stralci degli atti difensivi di primo grado in cui aveva proposto l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, eccezione poi riproposta in appello senza ottenere risposta dalla C.T.R. r.g. n. 12438/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano 2.La sentenza, dunque,deve essere cassata con rinvio della causa alla C.G.T. di secondo grado della Campania affinché rinnovi il giudizio decidendo preliminarmente la questione circa la tempestività del ricorso di primo grado proposto dalla contribuente e liquidando anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa comp