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Ordinanza — n. 28950/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, ruling administrative hearing was valid despite no physical inspections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28950/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court decision that had annulled tax assessment notices. The authority argued the lower court erred in finding a violation of the 60-day administrative hearing requirement under Article 12, paragraph 7 of Law 212/2000, claiming the process was merely formal. The court rejected this, noting that the taxpayers had participated in substantive hearings over ten months, providing ample opportunity for observation and documentation, thereby satisfying the legal requirement for a valid administrative contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7 della L. 212/2000; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 del codice di procedura civile: The administrative contradiction requirement is satisfied if the taxpayer is granted adequate time and opportunity to present observations and evidence, regardless of the absence of physical inspections or invasive controls.

Parole chiave

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administrative contradiction tax assessment notices Law 212/2000 procedural violation tax authority appeal garanzia fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7 della L. 212/2000
Deduce la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sussistere la violazione del contraddittorio per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7 della L.
Art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1.
Art. 360, comma 1, n. 5 del codice di procedura civile
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1.
D.Lgs. 546/1992, art. 36
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1.
D.L. 78/2010, art. 22

Giurisprudenza citata

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Cass. 23089 del 26/08/2024
Cass. 23089 del 26/08/2024).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25791/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TOGETHER SAS DI LIGUORI CLAUDIO C, LIGUORI CLAUDIO, NAPOLI CAROLINA, AURIEMMA ANNARITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FOGLIANO 4-A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BARLETTA (BRLPLA64T16H501F) rappresentata e difesa dall'avvocato MARILENA MARTUSCELLI (MRTMLN65C66H703Z) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

REG. CAMPANIA SEZ.DIST.SALERNO n. 957/2020 depositata il 31/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso sorretto da due motivi, l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR della Campania indicata in epigrafe, che, riformando la decisione di primo grado che, pur riducendo gli importi delle maggiori imposte recuperate, aveva confermato la legittimità dell’atto impositivo, ha annullato gli avvisi di accertamento emessi per l’anno di imposta 2012 nei confronti della Together S.a.s. di Liguori Claudio C., nonché, per i redditi di partecipazione, ai soci Claudio Liguori, Annarita Auriemma e Carolina Napoli, ritenendo violato, nella fase amministrativa, il contraddittorio preventivo endoprocessuale.

2. Resistono i contribuenti con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1. n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 12, comma 7 della L. 212/2000, 36 del D.Lgs. 546/1992, 22 del D.L. 78/2010». 1.1. Deduce la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sussistere la violazione del contraddittorio per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7 della L. 212/2000, in primo luogo in quanto nella specie non vi sono stati accessi, ispezioni o verifiche, ma l’accertamento si è svolto “a tavolino”, e comunque perché il contraddittorio si sarebbe effettivamente svolto, con ampie facoltà di osservazioni e allegazioni per il contribuente, come da documentazione prodotta dall’Agenzia.

2. Con il secondo strumento di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’«Omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti», indicato nell’effettivo svolgimento del contraddittorio, documentato dalle produzioni dell’Amministrazione, e comunque nella mancata offerta della c.d. “prova di resistenza” da parte del contribuente.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione e il comune obiettivo delle critiche sollevate, sono fondati, nei termini che seguono.

4. In primo luogo, per quanto attiene alle imposte dirette, non si ravvisa, nella specie, l’obbligo per l’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale. 4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito».

Dunque «non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino» (Cass. S.U. n. 24823/2015). 4.2. Nel caso di specie, per quanto attiene ai recuperi attinenti alle imposte dirette, non vi era pertanto alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, in quanto risulta circostanza pacifica che la verifica non si siasvolta presso i locali dei contribuenti.

5. Per quanto riguarda il recupero di maggiore Iva è opportuno, peraltro, chiarire che il contraddittorio endoprocedimentale per le imposte armonizzate non implica l’insorgenza di un obbligo dell’Agenzia delle entrate di “audizione” del contribuente, cioè un obbligo di convocazione, nella specie peraltro pacificamente svoltosi, ma il momento di attuazione del contraddittorio trova più facile identificazione nel realizzarsi della fattispecie prevista dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ossia nel diritto del contribuente, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dall’ufficio impositore, obbligo il cui rispetto, in assenza di operazioni accertative invasive della sfera personale o imprenditoriale del contribuente, va peraltro verificato in relazione alle modalità concrete poste in essere (cfr.

Cass. 23089 del 26/08/2024). 5.1. Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria che, in ossequio al principio di autosufficienza, è stata integralmente trascritta nel ricorso, successivamente all’invio di invito a comparire i contribuenti, per il tramite del proprio consulente, munito di procura speciale, hanno partecipato, in data 12 maggio 2016, ad una seduta di contraddittorio con l’Agenzia, depositando memorie illustrative con cui contestavano, analiticamente, alcune delle determinazioni dell’Ufficio, riservandosi la produzione di ulteriore documentazione giustificativa (v. pp. 16 ss. ricorso).

In tale occasione, a chiusura del verbale, l’Agenzia delle entrate, preso atto di quanto consegnato dal rappresentante della parte, si riservava di esaminare le memorie suddette e di convocare la stessa per l’eventuale definizione dell’accertamento in sede di adesione. Seguivano due ulteriori incontri tra le parti, anch’essi documentati da verbali integralmente trascritti nel corpo del ricorso, in occasione dei quali nulla producevano i contribuenti, riservandosi di far pervenire ulteriore documentazione. Infine, in data 9/03/2017, l’Agenzia delle entrate notificava gli avvisi di accertamento. 5.2.

Dalla ricostruzione della vicenda, nelle sue scansioni temporali e nella descrizione dell’attività di controllo eseguita, si evince come si sia svolto tra le parti un contraddittorio, peraltro non meramente formale. Una volta acquisita, in occasione del primo incontro, la documentazione prodotta dai contribuenti, e redatto il relativo verbale, non vi era necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’Ufficio, ed i contribuenti, che a tal fine hanno ottenuto ripetute convocazioni e rinvii al fine di ulteriormente presentare osservazioni e produrre documentazione, hanno avuto a disposizione, al fine di attivarsi, un termine del tutto adeguato.

Tra la data di consegna della documentazione e l’emissione e notifica dell’atto impositivo ebbero a decorrere oltre dieci mesi, e dunque ben più di sessanta giorni, ulteriore riscontro della attuazione sostanziale del contraddittorio, nonché del rispetto del termine prescritto dalla legge.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in di