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Ordinanza — n. 28887/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as inadmissible due to failure to account for statutory suspension periods correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28887/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the filing date exceeded the statutory limitation period. The appellant argued that a specific legislative suspension should extend the deadline, but the court held that the standard six-month period already absorbed the concurrent statutory suspension without needing additional time. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The statutory limitation period for appeals is not further extended by the absorption of a concurrent legislative suspension period, as the initial term already encompasses the exceptional suspension duration.

Parole chiave

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tax appeal limitation period legislative suspension absorption inadmissible appeal statutory time limits court costs allocation procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 119/2018
La stessa è fondata in quanto la sentenza d’appello risulta depositata e dunque pubblicata il 10 ottobre 2018; al termine “lungo” di sei mesi andava aggiunto il periodo di sospensione previsto dall’art. 6, d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
14898; Cass. 11/03/2010, n.
Art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10252/2020
98 del 2011, tale principio è stato affermato da Cass. n. 10252/2020; con riferimento specifico invece all’art.
Cass. n. 33062/2022
Cass. 28/06/2007, n. 14898
Cass. 11/03/2010, n. 5924
14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass.
Cass. 24/07/2014, n. 16876
5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Simone CALANDRINO, con avv. Sabina Lorenzelli; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n.4269/12/18 depositata il 10 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Il contribuente impugnava avviso contenente accertamento di maggior imposta inerente agli anni 2007 e 2008.

La CTP accoglieva il ricorso mentre la CTR accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia. Da ciò il ricorso in cassazione del Calandrino, basato su tre motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per sua tardività. DECADENZA SOSPENSIONE 1.1. La stessa è fondata in quanto la sentenza d’appello risulta depositata e dunque pubblicata il 10 ottobre 2018; al termine “lungo” di sei mesi andava aggiunto il periodo di sospensione previsto dall’art. 6, d.l. n. 119/2018, pari a nove mesi, giungendosi così al 10 gennaio 2020, ma il ricorso venne notificato solo il 10 febbraio 2020.

In proposito deve solo specificarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato come il termine di impugnazione non deve prorogarsi ulteriormente in ragione del periodo di sospensione feriale ove sia accordata una sospensione ex lege derivante dalla legislazione condonistica, in quanto il primo è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale (per quanto riguarda l' art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011, tale principio è stato affermato da Cass. n. 10252/2020; con riferimento specifico invece all’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 118/2019, lo stesso è stato confermato da Cass. n.33062/2022).

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento ad altre fattispecie di sospensione ex lege, il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876).

2. L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale determina l’inammissibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.800,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificat