Cassation appeal dismissed due to client's death and acceptance of tax payment settlement extinguishing the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the client died and the tax authority accepted a payment plan under the 2016 decree. Although the client's lawyer argued for a procedural delay due to the death, the Court ruled that such delays do not apply in cassation proceedings once the case is active. Consequently, the loss of interest in the lawsuit due to the settlement rendered the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 299 c.p.c.: The death of a party does not interrupt cassation proceedings, and the subsequent acceptance of a tax payment plan extinguishes the litigation interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14035/2017 R.G. proposto da: D’ALESSANDRO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Angela Turchiano in Roma, Via Damasco Cerquetti n. 34. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1240/01/2016, depositata in data 13 ottobre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento notificato ad Antonio d’Alessandro in data 22/11/2011, l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Avv. Acc. IRPEF 2007 Cuneo - accertava, ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un maggior reddito di € 31.950,00 per l’anno 2007 in quanto vi era incongruenza tra le fatture emesse ed i ricavi dichiarati per tale importo; il contribuente sosteneva invece che esso era stato dichiarato nell'anno precedente per competenza economica e, quindi, presentava dichiarazione integrativa in data 31/12/2011 per l'anno 2006, ponendo come rimanenza finale (iniziale per l'anno 2007) l'importo in questione. La dichiarazione integrativa non veniva accettata dall'ufficio.
2. Avverso tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Cuneo; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p., con sentenza n. 103/02/2013, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, affermando la validità della dichiarazione integrativa presentata.
4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Piemonte; non si costituiva il contribuente.
5. Con sentenza n. 1240/01/2016, depositata in data 13 ottobre 2016, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’Ufficio.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza della C.t.r. Piemonte n. 1240/01/2016; violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo per aver la C.t.r. pronunciato sentenza senza previa comunicazione della data di fissazione di udienza al contribuente, impedendogli di svolgere la propria difesa; l’odierna impugnazione stessa deve considerarsi tempestiva in quanto proposta nel “termine lungo” a partire dal giorno in cui ha avuto effettiva conoscenza della sentenza (notifica invito al pagamento). 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2, commi 8 e 8 bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e 72 d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633» il contribuente lamenta l’error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., aldilà della tempestività o meno dell’integrazione, non ha esaminato i motivi addotti dal contribuente a giustificazione degli errori nella propria dichiarazione.
3. Va premesso che, in data 28 agosto 2024, il difensore del contribuente, nelle more deceduto, ha depositato documentazione attestante la richiesta di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, l’accettazione dell’ente erariale e la prova del pagamento di quanto dovuto, contestualmente affermando il venir meno dell’interesse al ricorso e l’intenzione di rinunciare allo stesso. Orbene, stante che nelgiudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno deglieventi previsti dagli artt.299 e ss. cod. proc. civ., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nelgiudizio di merito (Cass. 03/12/2015, n. 24635), va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M.