Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28881/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal on double taxation claim based on US residency certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28881/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that granted a refund for alleged double taxation. The taxpayer argued US residency based on foreign tax filings, while the agency contested this using Italian civil registry documents. The court held that a valid US tax residency certificate satisfies the treaty requirements for a refund claim, rendering the agency's arguments insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15 Protocollo aggiuntivo sub f Convenzione italo-statunitense; Art. 2697 cod. civ.: A valid certification of tax residency issued by a foreign contracting state is sufficient to establish residency for double taxation relief purposes, overriding conflicting domestic civil registry evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
double taxation relief tax residency certification Italy United States treaty tax refund claim burden of proof tax doppia imposizione internazionale imposta sul reddito assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione italo-statunitense sulla doppia imposizione
CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce errata interpretazione dell’art. 15 del Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione italo-statunitense sulla doppia imposizione e dell’art.
Art. 2697, cod. civ.
15 del Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione italo-statunitense sulla doppia imposizione e dell’art. 2697, cod. civ. 1.1.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012
CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce errata interpretazione dell’art. 15 del Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione italo-statunitense sulla doppia imposizione e dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24/04/2023, n. 10884
Cass. n. 1778 del 29/01/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro Ermes SANTUCCI, con avv. Rosamaria Nicastro; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 497 depositata il 24 maggio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia impugna la sentenza di appello che, riformando la pronuncia di primo grado, accoglieva l’istanza di rimborso proposta dal contribuente sul presupposto dell’asserita doppia imposizione per gli anni 1997, 1999, 2000 e 2001, essendo egli residente e lavorando all’estero (U.S.A.), mentre l’Agenzia riteneva al contrario che avesse il centro degli interessi in Italia, facendo riferimento ai certificati anagrafici, alla comproprietà di un immobile, ed avendo presentato il modello Unico.

Sulla base della documentazione CERTIF DI IMPOSIZ ESTERO prodotta dal contribuente la CTR riteneva invece che lo stesso negli anni in rilievo avesse vissuto e lavorato negli Stati Uniti e avesse altresì dimostrato la tassazione all’estero avendo prodotto la relativa dichiarazione dei redditi. La domanda introduttiva veniva quindi respinta solo limitatamente al 1997 per sua tardività. Da ciò il ricorso in cassazione dell’Agenzia, basato su tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce errata interpretazione dell’art. 15 del Protocollo aggiuntivo sub f della Convenzione italo-statunitense sulla doppia imposizione e dell’art. 2697, cod. civ. 1.1.

Il motivo è infondato. Il contribuente non solo ha prodotto la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti, come pacifico, ma altresì aveva già prodotto, fin dalla fase amministrativa (all.

20) la “Certification of U.S. Tax Residency”. Al proposito il modello di convenzione OCSE (il primo risalente al 1963), stabilisce all’art. 4 che l’espressione “residente in uno stato contraente” designa ogni persona la quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato (“is liable to tax”), espressione ripetuta all’art. 4 della Convenzione italo-statunitense, e nel relativo commentario OCSE si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza (“The article is intended to define the meaning of term “Resident of a contracting state” and to solve cases of double residences”), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale.

Le stesse indicazioni dell’Agenzia sono in tal senso “L'autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l'Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell'aliquota convenzionale. Il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato. Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile” e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall’Agenzia per i residenti fiscali in Italia (cfr.

Agenzia Entrate prot. n. 2013/84404). Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste “un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso” (in tal senso, da ultimo, con riferimento ad analoga disposizione di altra convenzione con identico testo sul punto, Cass.24/04/2023, n. 10884).

2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della decisione per omessa motivazione in ordine alla residenza all’estero del contribuente. 2.1. Anche tale motivo è infondato dal momento che invece la CTR, pur tenendo ben presenti (pag.2 della sentenza) gli elementi portati dall’Agenzia, ha ritenuto prevalenti quelli portati dal contribuente, che ha ricollegato all’onere della prova sul medesimo incombente, e pertanto il vizio denunciato è del tutto insussistente.

3. Col terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente (a quanto pare evincersi) nei documenti portati a suffragio della residenza in Italia. 3.1. Quanto osservato in relazione al motivo precedente determina l’assorbimento del presente motivo.

4. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.500,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’o